Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
In linea di principio le disposizioni della direttiva BRRD sono applicabili a qualsiasi ente creditizio15, impresa di investimento16 ed ente finanziario17 (incluse le società holding). Le autorità nazionali devono tuttavia accertarsi che il regime sia attuato in modo appropriato e proporzionato e che gli oneri amministrativi legati all’elaborazione dei piani di risanamento e risoluzione siano ridotti al minimo. In sede di ricorso ai vari poteri e strumenti della direttiva BRRD, è opportuno che le autorità tengano conto specialmente del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni e delle interconnessioni dell’ente con altri enti nonché dell’ambito e della complessità delle sue attività (cons. 14 direttiva BRRD).
Per quanto riguarda il «bail-in» vale, come in Svizzera, il principio dell’esaurimento, secondo cui i crediti del rango successivo sono inclusi nel «bail-in» solo se la conversione o la riduzione dei crediti del rango precedente non è sufficiente (cfr. art. 48 direttiva BRRD; «se, e soltanto se, …»). Contrariamente alla Svizzera, la direttiva BRRD non prevede tuttavia in linea generale che prima dell’esecuzione di un «bail-in» si proceda obbligatoriamente alla conversione o all’ammortamento dell’intero capitale regolamentare. Secondo la direttiva BRRD le autorità di risoluzione possono disporre che gli azionisti esistenti conservino i diritti di proprietà nel caso in cui l’istituto soggetto a risoluzione abbia un cosiddetto valore netto positivo. Diversamente, questi verrebbero fortemente diluiti dal «bail-in» e dalla conseguente emissione di nuovi diritti di partecipazione (cfr. art. 47 direttiva BRRD). Con tale disciplinamento si assicura che nell’ambito di un «bail-in» i proprietari non siano sollecitati più del necessario. La presente revisione non prevede alcun adeguamento del principio secondo cui il capitale sociale nonché il capitale convertibile e i prestiti emessi con rinuncia al credito debbano in ogni caso essere integralmente ridotti prima dell’esecuzione di un «bail-in». Il nuovo articolo 31c AP-LBCR (Compensazione in caso di misure di capitalizzazione) dovrebbe tuttavia introdurre un meccanismo che permetta di riconoscere un’adeguata compensazione ai proprietari colpiti in modo sproporzionato dalla riduzione totale delle proprie quote.
A seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2399 sarà introdotto un rango particolare per gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza. Tali strumenti di debito vengono definiti «senior non-
15 Enti creditizi secondo l’art. 4 par. 1 n. 1 del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per le imprese ai sensi dell’art. 2 n. 5 della direttiva 2013/36/UE (sono dunque enti creditizi le imprese la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; sono escluse tra l’altro le banche centrali e determinati istituti nazionali secondo l’art. 2 n. 5 della direttiva 2013/36/UE).
16 Imprese di investimento secondo l’art. 4 par. 1 n. 2 del regolamento (UE) n. 575/2013, assoggettate ai requisiti di cui all’art. 28 par. 2 della direttiva 2013/36/UE riguardo al capitale iniziale (sono imprese di investimento – con determinate eccezioni – le persone ai sensi dell’art. 4 par. 1 n. 1 della direttiva 2014/65/UE [MiFID II], che sono soggette alle disposizioni di questa direttiva. Conformemente alla MiFID II per «impresa di investimento» si intende qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale).
17 Ente finanziario secondo l’art. 4 par. 1 n. 26 del regolamento (UE) n. 575/2013 (gli enti finanziari sono imprese diverse dagli enti la cui attività principale consiste anche nell’assunzione di partecipazioni).