Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

In Svizzera i primi adeguamenti al diritto in materia di insolvenza delle banche sono avvenuti nell’ambito del regime TBTF («too big to fail») del 2011201212 e successivamente con la LInFi. Infine, come già accennato, nel quadro del progetto LSF/LIFin il Consiglio federale aveva proposto ulteriori modifiche al diritto sull’insolvenza bancaria per poter applicare i KA. Il Parlamento ha però rinviato al Consiglio federale tale progetto incaricandolo di indire una procedura di consultazione. Con il presente progetto si riprendono gli adeguamenti delle disposizioni sull’insolvenza in forma rielaborata.

I KA sono stati attuati nell’UE con la direttiva 2014/59/UE13 (Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva BRRD) (cfr. qui in basso).

2.1.3 Unione europea

Nell’UE la crisi finanziaria ha messo in luce le lacune del quadro istituzionale e, in particolare, dell’Unione monetaria europea (ad es. la mancanza di cooperazione tra gli Stati). Nel 2014 è stata emanata la direttiva BRRD nell’ambito del Codice unico europeo14. Essa attua i KA a livello europeo, armonizza le regole per il risanamento e la liquidazione delle banche fallite e migliora la collaborazione all’interno dell’UE. Lo scopo della direttiva BRRD è quello di far sollecitare agli istituti di credito e alle imprese di investimento in fallimento in primo luogo i proprietari e i creditori della banca, e solo successivamente gli istituti pubblici (ad es. attraverso le banche centrali o le garanzie dello Stato). La direttiva BRRD prevede segnatamente le seguenti misure:

– la redazione da parte degli enti finanziari di piani di risanamento che indichino le misure che saranno tenuti a prendere per ripristinare la loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo (cons. 21 direttiva BRRD);

– la stesura di piani di risoluzione da parte delle autorità (cons. 17 direttiva BRRD);

– il ricorso a strumenti di risoluzione, come la vendita dell’attività d’impresa, la vendita delle azioni dell’ente soggetto a risoluzione, la costituzione di un enteponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza e il «bail-in» (cons. 59 direttiva BRRD);

– la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali.

12 RU 2012 811

13 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU 173/190.

14 Le altre basi normative consistono, da un lato, in requisiti patrimoniali (Direttiva sui requisiti patrimoniali, CRD e Regolamento sui requisiti patrimoniali, CRR) e, dall’altro, nella garanzia dei depositi (Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, DDGS).