Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
registro fondiario. Le iscrizioni hanno soltanto una funzione dichiarativa, in quanto le operazioni hanno comunque efficacia giuridica (art. 31d AP-LBCR).
Art. 30c Misure di capitalizzazione
Capoverso 1
Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione di crediti. Le misure di conversione e di riduzione di crediti (capitale di terzi) sono dette anche «bail-in». La loro applicazione ai fini del risanamento di una banca influisce esclusivamente sui passivi nel bilancio. Il capitale proprio viene consolidato grazie alla diminuzione della quota di indebitamento e al conseguente miglioramento del rapporto tra capitale proprio e attivi ponderati in funzione del rischio. La LBCR vigente cita già il «bail-in» all’articolo 31 capoverso 3. Le particolarità della misura sono disciplinate nell’OIB-FINMA (cfr. art. 47 segg. OIB-FINMA). Ora il «bail-in» deve essere disciplinato in dettaglio a livello di legge e quindi essere sottoposto a diversi adeguamenti. Ciò rafforzerà la sua legittimazione, migliorerà la sua applicabilità e la certezza del diritto e inoltre permetterà di attuare le direttive dei KA del FSB (cfr. più sopra n. 2.1.2), alla cui elaborazione la Svizzera ha partecipato direttamente.
Il capoverso 1 si rifà all’articolo 31 capoverso 3 LBCR. Come prevede il diritto vigente, il «bail-in» deve continuare a poter essere disposto solo nell’ambito di un piano di risanamento. Non è però più prevista la condizione secondo cui l’imminente insolvenza della banca «non può essere altrimenti eliminata». Nel singolo caso occorrerà ponderare i vari interessi (segnatamente protezione dei creditori, stabilità del sistema, interessi dei proprietari). Se si rivela essere la misura più appropriata, il «bail-in» deve poter essere disposto anche se altre misure avrebbero potuto impedire l’imminente insolvenza. La maggiore flessibilità della FINMA nella scelta dei fondi per scongiurare il rischio di insolvenza aumenta le probabilità di riuscita del risanamento e pertanto anche quelle di evitare una crisi del sistema.
Capoverso 2
Il capoverso 2 menziona i crediti esclusi dal «bail-in». Si tratta, da un lato, di crediti privilegiati, garantiti e compensabili (lett. a–c). Tali crediti sono esclusi nella misura del loro privilegio, della loro garanzia o della loro compensabilità. Secondo l’articolo 219 LEF fanno parte dei crediti privilegiati anche i depositi dei clienti di cui all’articolo 37a LBCR che sono privilegiati in caso di fallimento. D’altro lato, la lettera d chiarisce ora, conformemente all’articolo 37 LBCR, che sono esclusi dal «bail-in» anche i crediti derivanti da impegni che la banca potrebbe assumere per la durata di determinate misure di protezione o durante una procedura di risanamento. In tal modo si intende tutelare, in particolare, i crediti dei fornitori di servizi e di altri creditori che continuano a erogare le proprie prestazioni anche dopo la disposizione delle misure o l’apertura di una procedura di risanamento. L’intento è evitare che, al delinearsi di una crisi, essi risolvano il proprio contratto con la banca in difficoltà oppure offrano le proprie prestazioni solo contro garanzie e pagamenti anticipati. Con l’esclusione dal «bail-in» si salvaguardano le pretese di questi creditori. Le