Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
disciplinamento vigente dell’articolo 48 capoverso 1 lettere b e c OIB-FINMA segue tali principi. Il capitale di terzi a copertura delle perdite («bail-in bond») non rientra nel campo di applicazione del capoverso 4. I «bail-in bond» sono strumenti di debito ai sensi dell’articolo 126a OFoP, per i quali è stabilito contrattualmente che vi si può ricorrere attraverso misure disposte dalle autorità per coprire le perdite nell’ambito di un risanamento forzato (cfr. commento al cpv. 5).
Capoverso 5
Il capoverso 5 stabilisce l’ordine nel quale i crediti devono essere convertiti o ridotti nell’esecuzione di un «bail-in» (una prescrizione analoga figura attualmente nell’art. 48 cpv. 1 lett. d OIB-FINMA). I crediti del rango successivo possono essere inclusi nel «bail-in» solo se il ricorso ai crediti del rango precedente non è sufficiente a risanare la banca (principio dell’esaurimento). In una prima fase devono essere convertiti o ridotti tutti i crediti postergati. Rientrano in questa categoria anche gli strumenti di debito emessi dalla banca in fondi propri complementari (T2) e che possono essere computati come fondi propri regolamentari. Per questi strumenti la postergazione è stabilita per legge (cfr. art. 20 cpv. 3 OFoP). Possono rientrare in questa disposizione anche altri crediti postergati che non costituiscono fondi propri regolamentari. Ne sono un esempio i titoli di credito che secondo il diritto vigente non possono più essere computati come capitale regolamentare (cosiddetti «old style T2»).
Alla lettera b figurano quindi i crediti emessi per coprire le perdite in caso di misure di insolvenza disposte dalle autorità («bail-in bond», art. 126a OFoP). Tali strumenti contengono nelle loro condizioni una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d’accordo su un’eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall’autorità di vigilanza nell’ambito di una procedura di risanamento (art. 126a cpv. 1 lett. h OFoP). Gli acquirenti di tali strumenti, indennizzati da un pagamento maggiorato degli interessi, in caso di applicazione del «bail-in» si assumono il rischio di perdita del credito e dei futuri interessi. Per contro, secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF, i creditori degli altri crediti della 3a classe non hanno accettato per contratto la possibilità di una conversione o riduzione dei loro crediti e sui loro diritti agli interessi non si ripercuote il rischio di un «bail-in». In linea di principio e fatto salvo il capoverso 6, non sarebbe quindi opportuno che tali altri crediti fossero convertiti contestualmente ai «bail-in bond». La creazione di un ulteriore rango per i «bail-in bond» tiene conto di tale circostanza. A ciò bisogna aggiungere che nella lettera b rientrano anche i «bail-in bond» che non soddisfano i requisiti per essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Ciò riguarda in particolare i «bail-in bond» che in ragione della loro breve durata residua non possono più essere computati per l’intero ammontare del credito (art. 127a cpv. 1 OFoP).
Nel terzo rango rientrano infine tutti gli altri crediti, fatta eccezione per i depositi, che figurano nel quarto rango. A questi ultimi si può ricorrere soltanto se non sono privilegiati ai sensi dell’articolo 37a (cfr. art. 30c cpv. 2 lett. a AP-LBCR).
Capoverso 6
Un’eccezione a tale principio deve essere ammessa per i «bail-in bond» emessi a favore di terzi creditori da una società madre (holding) che non effettua personalmente attività operative. In tal caso i «bail-in bond» sono comunemente considerati