Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

disposizioni di diritto comune relative alla procedura concordataria prevedono un disciplinamento analogo nell’articolo 310 capoverso 2 LEF, secondo il quale i debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Una regolamentazione simile si applica già in caso di fallimento (cfr. art. 37 LBCR).

Capoverso 3

La FINMA deve fondamentalmente rispettare il principio della parità di trattamento dei creditori. Malgrado ciò le deve essere conferita la facoltà di escludere a sua discrezione ulteriori crediti dal «bail-in». È quindi consentita la disparità di trattamento dei crediti del medesimo rango. Secondo l’articolo 8 Cost. essa si giustifica segnatamente in presenza di fattispecie diverse o quando è necessaria per conseguire uno scopo legislativo. Nel diritto bancario la disparità di trattamento dei creditori può rendersi necessaria in forza di determinati principi legali, come ad esempio l’obbligo di mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica e di continuazione di servizi bancari (art. 8 cpv. 1 e art. 30 LBCR). Questa possibilità trova una base giuridica nel capoverso 3.

La disposizione derogatoria si applica ai crediti derivanti dalla fornitura di merci e prestazioni necessarie per la continuazione dell’attività della banca. La necessità sussiste quando si può ritenere che il fornitore di prestazioni interessato sospenda la fornitura delle future prestazioni a causa del «bail-in» e che la prestazione in questione sia necessaria per la continuazione dell’attività della banca e impossibile da sostituire entro un termine utile. Non potranno essere esclusi i crediti che non soddisfano il requisito della necessità, in particolare i crediti risultanti da contratti derivati o i crediti interbancari. Ciò è opportuno poiché un’esclusione di tali crediti potrebbe portare all’arbitraggio.

Capoverso 4

Già secondo il diritto vigente, nell’ambito di un risanamento si dovrebbero tangere i diritti dei proprietari prima di quelli dei creditori della banca (art. 31 cpv. 1 lett. c LBCR in combinato disposto con l’art. 48 lett. b OIB-FINMA). Sono esclusi da questo principio il capitale convertibile e i prestiti emessi con rinuncia al credito. Tali strumenti sono stati creati espressamente per assorbire le perdite. Pertanto, prima dell’esecuzione di un «bail-in», bisogna dapprima convertire integralmente l’eventuale capitale convertibile esistente e ridurre integralmente i prestiti emessi con rinuncia al credito (lett. a). Contrariamente ai titolari di questi prestiti, con la conversione i titolari di capitale convertibile ottengono diritti di partecipazione nella banca, ma soltanto per un lasso di tempo molto breve dal punto di vista giuridico.

In una seconda fase occorre ridurre integralmente il capitale sociale (lett. b). La riduzione riguarda anche il capitale proprio sorto in virtù della conversione di cui alla lettera a. Con la riduzione del capitale sociale decadono tutti i diritti degli azionisti, compresi altri diritti di partecipazione e di opzione esistenti. Il fatto che decadano anche i diritti di opzione è fondamentale per il «bail-in», in quanto i creditori possono essere coinvolti nel risanamento solo se i proprietari hanno perso tutti i loro diritti.

La procedura prevista al capoverso 4 garantisce che la perdita sarà sostenuta in primo luogo dai proprietari e dai titolari di determinati strumenti di capitale. Anche il