Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
postergati strutturalmente (cfr. art. 126a cpv. 1 lett. e OFoP). Nell’esecuzione di un «bail-in» a livello di società madre si possono convertire soltanto i crediti nei confronti di quest’ultima; i crediti nei confronti di altre società del gruppo, in particolare delle filiali operative di livello inferiore alla holding, ne sono esclusi. Dato che tradizionalmente la società holding, oltre ai «bail-in bond», detiene solo pochi altri crediti, un «bail-in» a livello di società madre interesserebbe soltanto pochi altri creditori. Pertanto, nel caso di una struttura di holding non è necessario un rango speciale per i «bail-in bond» come quello previsto alla lettera b. L’eccezione si applica però soltanto se si tratta effettivamente di una struttura di holding pura («clean holding»). Si può comunque parlare di una siffatta struttura fintanto che gli altri crediti nei confronti della società madre aventi lo stesso rango non superano il 5 per cento del valore nominale dei «bail-in bond» emessi.
Nel calcolo di tale soglia del 5 per cento non devono essere considerati i crediti derivanti da piani di retribuzione interni a favore di collaboratori di entità del gruppo (sistemi di bonus). Crediti di questo genere possono essere convertiti contestualmente ai «bail-in bond», evitando così di pregiudicare il «bail-in» e, di conseguenza, il risanamento. Inoltre è stata esaminata la possibilità di escludere i crediti interni al gruppo dal calcolo della soglia del 5 per cento. Questa opzione è stata tuttavia respinta per i seguenti motivi: quanti più crediti sono considerati nel 5 per cento degli «altri crediti» (e nei crediti dei collaboratori già esclusi) a livello di holding, tanto più viene indebolito il principio della «clean holding» che giustifica proprio la norma speciale per le strutture di holding. Inoltre il bilancio delle filiali da risanare potrebbe essere ulteriormente gravato se i loro crediti nei confronti della holding dovessero essere inclusi (in modo prematuro) nel «bail-in» contestualmente ai «bail-in bond». Questo modo di procedere pregiudicherebbe il risanamento.
Relativamente al calcolo della soglia del 5 per cento, il fattore determinante sul piano temporale è l’emissione dei «bail-in bond», fermo restando che in linea di massima questa soglia deve essere rispettata durevolmente. In caso di scostamento, nel quadro della sua attività di vigilanza la FINMA può intervenire affinché tale soglia sia rispettata. La correlazione tra calcolo della soglia e momento dell’emissione è effettuata ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità. Senza questa correlazione, il rango dei «bail-in bond» potrebbe variare dopo l’emissione e i creditori dei «bail-in bond» non saprebbero se i loro crediti sono subordinati o meno per la relativa durata. Ai fini del calcolo della soglia del 5 per cento i «bail-in bond» da emettere devono essere inclusi in tutti i «bail-in bond» in sospeso.
Capoverso 7
La FINMA può sospendere completamente in via provvisoria i diritti di partecipazione dei nuovi proprietari. L’intento è quello di introdurre un periodo transitorio per consentire alla banca di stabilizzarsi ed eseguire le misure necessarie al risanamento senza che i nuovi azionisti possano influirvi. In questo caso i diritti di partecipazione potranno essere esercitati al più tardi in occasione della prima assemblea generale. La data dell’assemblea generale può essere stabilita già nel piano di risanamento oppure dal consiglio di amministrazione. A seconda della complessità del caso una prima assemblea generale potrebbe svolgersi all’incirca nei 6−12 mesi successivi all’omologazione del piano di risanamento.