Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
Art. 31 Omologazione del piano di risanamento
Questo articolo disciplina i requisiti di omologazione per il piano di risanamento. La base legale relativa al «bail-in», che nel diritto vigente è sancita al capoverso 3, figurerà in futuro nel nuovo articolo 30c appena illustrato.
Il piano di risanamento deve presentare il contenuto minimo legale di cui all’articolo 30b AP-LBCR (lett. a). Successivamente si precisa che la FINMA deve verificare materialmente (lett. b) se nella valutazione sono stati considerati non solo gli attivi, come accadeva finora, ma anche i passivi, e se la necessità di risanamento è stata accertata. La valutazione degli attivi e dei passivi nonché la stima della necessità di risanamento devono essere eseguite secondo il principio di prudenza. La valutazione deve tenere conto in particolare delle perdite future attese.
La lettera c stabilisce inoltre che il piano di risanamento può essere omologato solo se non pone presumibilmente i creditori in una posizione economicamente peggiore rispetto al fallimento (finora nel risanamento era richiesta una posizione presumibilmente migliore dei creditori; lett. b vigente). Questa novità è conforme ai KA del FSB, secondo i quali si può procedere a un «bail-in» solo se questo non pone i creditori in una posizione peggiore rispetto al fallimento («no creditor worse off than in liquidation safeguard»33).
L’adempimento di questo requisito è verificato nell’ambito del test cosiddetto «No Creditor Worse Off Test» (NCWOT). Il NCWOT non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per le banche, tanto più che i valori di risanamento si basano sulla continuazione dell’attività dell’istituto. Il termine di paragone in proposito è il ricavato della liquidazione che si otterrebbe in caso di dichiarazione immediata del fallimento bancario.
Capoverso 2
L’omologazione del piano di risanamento avviene (come già secondo l’attuale cpv. 2) senza l’accordo dell’assemblea generale. Il fatto che la disposizione si riferisca all’assemblea generale della banca interessata è più che chiaro. L’attuale precisazione «della banca» si può dunque eliminare.
Capoverso 3
La FINMA è tenuta a rendere noti pubblicamente i principi del piano di risanamento (come nel cpv. 4 vigente) e a indicare ai creditori e ai proprietari interessati come consultare tali principi. Finora quest’ultimo aspetto era disciplinato nell’articolo 45 capoverso 2 OIB-FINMA. Il fatto di elevare la norma a livello di legge è ragionevole ai fini di una migliore comprensione della procedura.
Art. 31a Rifiuto del piano di risanamento
Capoverso 3
Il capoverso 3 deve essere adeguato relativamente al fatto che per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, il rifiuto del piano di risanamento da parte dei
33 FSB, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions del 15.10.2014, n. 5.2.