Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Capoverso 2

Se i titoli contabili sono detenuti in Svizzera presso un ente di subcustodia, in futuro gli enti di custodia dovranno separare i portafogli nostro dai portafogli loro, ossia farli contabilizzare su diversi conti titoli presso l’ente di subcustodia. Di conseguenza, gli enti di subcustodia saranno anch’essi tenuti a offrire questa possibilità. Generalmente è sufficiente una «segregazione omnibus», ossia una separazione tra portafogli propri e una tra portafogli dei clienti; non è richiesta una separazione per singolo cliente. L’articolo 69 LInFi sancisce già tale obbligo per i depositari centrali. D’ora in poi l’obbligo di segregazione non dipende dunque più dalla lunghezza della catena di custodia; piuttosto devono essere create condizioni paritetiche («level playing field») per tutti i partecipanti a una catena di custodia.

Come conseguenza di questa segregazione omnibus non sarebbe più possibile attingere ai portafogli dei clienti per soddisfare i diritti di compensazione e/o i diritti di ottenere provvedimenti conservativi dell’ente di subcustodia nei confronti dell’ente di custodia. Questa misura è dunque idonea a rafforzare la protezione dei titolari di conti che, ai sensi del diritto vigente, non sono protetti dalle conseguenze di una sottodotazione. La segregazione migliora, inoltre, la trasparenza dei rapporti giuridici e, in caso di fallimento dell’ente di custodia, consente di accelerare la procedura.

Capoverso 3

Nella prassi, i titoli contabili, i titoli di credito e i diritti valore detenuti presso enti di custodia svizzeri sono in gran parte emessi da emittenti esteri e, quindi, anche custoditi da enti di custodia esteri. Ciò è ammesso senza riserve dal diritto vigente e, in linea di principio, il consenso del titolare del conto non è necessario (art. 9 cpv. 1 LTCo; è, invece, necessario se l’ente di custodia estero non sottostà a una vigilanza adeguata alla sua attività). Agli enti di custodia esteri si applica il rispettivo diritto nazionale. Per offrire ai titolari di conti svizzeri, in caso di custodia all’estero, una protezione paragonabile alla subcustodia in Svizzera, gli enti di custodia svizzeri sono tenuti a convenire una separazione omnibus con l’ente estero che funge da primo anello della catena di custodia. Questa disposizione non solo migliora la posizione giuridica degli investitori, ma incentiva anche la custodia in Stati dotati di ordinamenti giuridici riconosciuti che prescrivono già oggi la separazione dei valori patrimoniali. In questi Stati tale obbligo non comporta costi aggiuntivi per gli enti di custodia.

Capoversi 4 e 5

In determinati casi, l’ordinamento giuridico estero o anche motivi operativi possono impedire la conclusione di un accordo ai sensi del capoverso 3 con l’ente di subcustodia estero. L’ente di custodia svizzero è quindi tenuto ad adottare altri provvedimenti volti a garantire ai titolari dei conti un livello di protezione equivalente. I provvedimenti da attuare dovranno essere determinati caso per caso.

Nei casi elencati in modo esaustivo nel capoverso 5 gli enti di custodia svizzeri sono esonerati dall’obbligo suesposto: da un lato, quando le caratteristiche dei titoli contabili impongono all’ente di custodia svizzero la subcustodia in un determinato Stato estero (poiché i titoli emessi in un Paese devono essere imperativamente custoditi nello stesso Paese); dall’altro, quando lo stesso titolare del conto ordina