Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
incertezze nella prassi. Questi problemi interpretativi possono causare ritardi nella procedura di fallimento e, in ultima istanza, ledere potenzialmente gli interessi dei creditori.
Nella prassi sino a qui seguita, la FINMA dà un’interpretazione piuttosto ampia alla propria competenza in materia di fallimento, collegandola all’esercizio dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione e non all’esistenza di un’autorizzazione. La prassi è stata spesso impugnata in sede giudiziale. Si è dimostrata particolarmente pregiudizievole quando esisteva un motivo di fallimento (ad es. indebitamente eccessivo), ma non era chiaro se l’attività esercitata fosse veramente soggetta all’obbligo di autorizzazione.
Collegando la competenza in materia di fallimento anche all’esistenza di un’autorizzazione e non più all’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, si possono evitare problemi di delimitazione e conseguenti svantaggi. La FINMA sa se un’impresa ha un’autorizzazione e, in caso di dichiarazione di fallimento, è possibile dimostrarlo senza difficoltà. La nuova disposizione limita giustamente la competenza della FINMA in materia di fallimento ai casi in cui sono richieste le particolari conoscenze della FINMA, segnatamente quando l’impresa in questione è collegata al rimanente mercato finanziario, circostanza di cui tenere conto nell’ambito del fallimento. Per le imprese che operano illegalmente nel settore finanziario, le conoscenze speciali della FINMA non sono necessarie per la procedura di fallimento, proprio perché la mancanza di autorizzazione le esclude dal rimanente mercato finanziario.
Nel complesso, la nuova disposizione aumenta la protezione dei creditori. Per i titolari di un’autorizzazione, la FINMA può adottare i provvedimenti necessari già in caso di deroga alle esigenze in materia di fondi propri (e non solo in caso di indebitamento eccessivo). Per le imprese che operano illegalmente nel settore finanziario, invece, la competenza in materia di fallimento spetta esclusivamente alle autorità cantonali, che svolgono la procedura secondo le disposizioni della LEF. Di conseguenza, questi debitori potranno essere escussi in via di fallimento anche da singoli creditori.
4.3.4 Legge sui titoli contabili
Art. 11a Segregazione
Capoverso 1
La LTCo vigente non prevede l’obbligo per gli enti di custodia che hanno un rapporto contrattuale diretto con gli investitori (enti di prima custodia o banca depositaria) di tenere separatamente i propri portafogli di titoli contabili (portafogli nostro) dai portafogli clienti dei titolari dei conti (portafogli di terzi o portafogli loro). Neppure dalle norme contabili è possibile evincere tale obbligo. Il capoverso modificato sancisce ora un obbligo esplicito di segregazione contabile tra i portafogli propri e di terzi. Questa forma di contabilità è già prassi corrente.