Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

– la convocazione di un’assemblea dei creditori ai sensi dell’articolo 1166 CO comporta la moratoria per i crediti degli obbligazionisti scaduti. La convocazione dell’assemblea spetta al debitore (art. 1165 cpv. 1 CO). La moratoria tutela il debitore, senza vincolarlo. Secondo le disposizioni del TIA (Section 36(b)), invece, il diritto al pagamento dell’importo in capitale o degli interessi può essere limitato solo con l’approvazione dei creditori;

– secondo l’articolo 1170 capoverso 1 numero 1, l’assemblea dei creditori può deliberare la sospensione del pagamento d’interessi per una durata massima di cinque anni (con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo), mentre la Section 316(a)(2) TIA prevede una durata massima di tre anni.

Queste discordanze tra il TIA e le disposizioni degli articoli 1157 e seguenti del CO impediscono in particolare l’offerta pubblica negli Stati Uniti di «bail-in bond» emessi da un’unità svizzera ai sensi dell’articolo 126a capoverso 1 lettere b e d OFoP. La modifica dell’articolo 1186 CO, secondo la quale le disposizioni concernenti la comunione degli obbligazionisti in caso di obbligazioni di prestiti secondo gli articoli 1157 e seguenti del CO sono oggi imperative, consente di eliminare questa discordanza. In considerazione della situazione attuale sui mercati dei capitali, le disposizioni procedurali dell’articolo 1186 CO non sono più attuali e con la presente modifica sono liberalizzate in modo tale da evitare conflitti con le disposizioni vigenti sui mercati dei capitali esteri. Le imprese svizzere e, in particolare, le banche svizzere hanno così libero accesso a questi mercati dei capitali.

4.3.3 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Articolo 173b capoverso 2

La modifica dell’articolo 173b capoverso 2 LEF è in relazione con le modifiche qui esposte del diritto in materia di insolvenza delle banche. Il capoverso 1 è stato già modificato nell’ambito della LIsFi (entrata in vigore prevista al 1° gennaio 2020) e statuisce che, per determinate domande di fallimento, il giudice del fallimento trasmette gli atti alla FINMA, che procede poi conformemente alle norme di leggi speciali. Questa disposizione viene mantenuta.

L’introduzione del capoverso 2 si prefigge di disciplinare esplicitamente che solo i debitori che, secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 della legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFNIMA), operano sul mercato finanziario svizzero con l’autorizzazione necessaria sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallimento.

Questa disposizione è volta a ottenere una chiara distinzione tra la competenza in materia di fallimento della FINMA, da un lato, e quella delle autorità cantonali di fallimento, dall’altro, migliorando così la protezione dei creditori nella sua totalità. Dall’introduzione della competenza speciale della FINMA in materia di fallimento esistono due tipi di competenza: una specifica per il settore e una generale. Tale suddivisione non è espressamente disciplinata nel diritto vigente, con conseguenti

35 RS 956.1