Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Diritto in materia di insolvenza
Nel proprio messaggio del 4 novembre 20151 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) il Consiglio federale aveva già proposto modifiche delle disposizioni in materia di insolvenza contenute nella legge dell’8 novembre 1934 sulle banche2 (LBCR) (cfr. art. 24–37e). Alla base delle modifiche proposte in tale sede vi era la critica mossa più volte in passato all’attuale ordinanza FINMA del 30 agosto 20123 sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA), secondo cui questo atto di esecuzione emanato da un’autorità amministrativa non rappresenterebbe una base giuridica sufficiente per misure che incidono sui diritti tutelati dalla Costituzione nell’ambito di un risanamento delle banche. La critica appare fondata. Soprattutto le misure di capitalizzazione contenute nel piano di risanamento (art. 47 segg. OIB-FINMA), con le rispettive ampie possibilità di incidere sui diritti dei proprietari e dei creditori della banca, come pure le controprestazioni e compensazioni eventualmente possibili, devono essere disciplinate a livello legislativo con la dovuta chiarezza nell’interesse della certezza del diritto (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. c della Costituzione federale [Cost.]4).
Sussiste inoltre l’esigenza di preservare, anche in caso di insolvenza o fallimento di una banca associata, la stabilità del sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie quale importante fonte di liquidità del mercato elvetico dei capitali e di non compromettere i valori di copertura con procedure basate sul diritto fallimentare. Da ultimo occorre evitare il crollo, per contagio, delle due centrali di emissione di obbligazioni fondiarie con gravi conseguenze per la piazza finanziaria svizzera.
1.1.2 Garanzia dei depositi
Secondo il diritto vigente (cfr. in particolare art. 37a e 37b nonché 37h–37k LBCR), in caso di fallimento di una banca (o di un commerciante di valori mobiliari) i depositi fino all’importo massimo di 100 000 franchi per ogni cliente sono privilegiati. Nella misura in cui l’istituto in fallimento dispone di liquidità sufficiente, i depositi privilegiati sono restituiti immediatamente e al di fuori della procedura ordinaria relativa alla graduatoria fino all’importo massimo summenzionato. Se tali fondi sono insufficienti, per i depositi fino a 100 000 franchi presso le succursali svizzere subentra a titolo integrativo la garanzia dei depositi (art. 37h cpv. 1 LBCR; depositi garantiti). Questa viene finanziata con i contributi delle altre banche, che vengono prelevati al verificarsi dell’evento tramite un meccanismo di autodisciplina (esisuisse). In tal modo i depositi garantiti possono essere pagati il prima possibile sotto forma di anticipo. I crediti garantiti dei depositanti sono trasferiti
1FF 2015 7293 e 2015 7525 (allegato, n. 15).
2 RS 952.0
3 RS 952.05
4 RS 101