Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
liquidatore del fallimento deve avvenire entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione concernente l’ordine di fallimento ai sensi dell’articolo 33 LBCR o di una misura di protezione attuata in vista del fallimento. Dall’altro, anche l’incaricato dell’inchiesta o il liquidatore del fallimento disporrà di un termine di sette giorni, a decorrere dal ricevimento delle istruzioni di pagamento dei depositanti, per effettuare il pagamento a questi ultimi. Per rispettare questo secondo termine, le banche dovranno adottare i provvedimenti preparatori necessari. I nuovi termini e le relative prescrizioni accrescono notevolmente la credibilità della garanzia dei depositi;
– modalità di finanziamento: il sistema attuale che prescrive alle banche di
detenere liquidità supplementare deve essere sostituito dall’obbligo di deposito di titoli. Il sistema odierno sarà quindi rafforzato da una componente ex ante. A tal fine le banche devono depositare, durevolmente e in sicurezza, presso un ente di subcustodia idoneo, titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti per un valore pari alla metà dei propri impegni contributivi. In alternativa possono accordare una garanzia di pari valore sotto forma di prestito in contanti (interessante soprattutto per gli istituti di minori dimensioni) al responsabile della garanzia dei depositi. In caso di applicazione della garanzia dei depositi, i titoli di credito depositati possono essere realizzati se la banca tenuta alla prestazione non è in grado di mettere altrimenti a disposizione la liquidità necessaria. In tal modo può essere assicurato almeno in parte l’adempimento degli impegni contributivi. Un altro effetto positivo della garanzia degli impegni contributivi consiste nel fatto che in futuro forniranno il loro contributo alla garanzia dei depositi anche le banche che ne usufruiranno. Nel sistema vigente soltanto le banche che non ricorrono a questa garanzia mettono a disposizione la liquidità laddove necessario;
– impegno massimo: l’attuale impegno massimo di sei miliardi di franchi viene
adeguato all’evoluzione dei depositi garantiti a partire dalla sua introduzione e incrementato al livello iniziale. A tal fine si definisce un limite percentuale e un limite minimo nominale degli impegni contributivi.
Per quanto concerne la garanzia dei depositi sono state esaminate e respinte in particolare le seguenti misure:
– introduzione di un fondo ex ante: rispetto a un sistema finanziato ex post, un
sistema che preveda un fondo ad accumulo preventivo presenta il vantaggio che il fondo viene alimentato dalle banche nelle fasi di prosperità, eliminando la necessità, per queste ultime, di dover mettere a disposizione fondi per la garanzia dei depositi in tempi di crisi. Il fondo non ha pertanto alcun effetto prociclico e il responsabile della garanzia dei depositi ha sempre a disposizione liquidità per pagare direttamente i depositanti. Per questi motivi emerge, anche a livello internazionale, un chiaro orientamento alla creazione di fondi ex ante. La soluzione di un fondo è tuttavia di gran lunga più costosa e onerosa rispetto al deposito di titoli che, analogamente a un fondo ex ante, assicura al responsabile della garanzia dei depositi di disporre immediatamente della liquidità necessaria per il pagamento ai depositanti.