Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

banca. Per poter separare, in caso di fallimento, i valori di proprietà del cliente, la banca deve tenere tali valori distinti dalle proprie riserve e dai valori di proprietà di altri clienti (segregazione). Nell’ambito dei lavori relativi alla garanzia dei depositi, sono emerse ancora delle lacune relativamente a questo obbligo di custodire separatamente i portafogli propri da quelli dei clienti. In particolare, oggigiorno la segregazione dei valori patrimoniali (titoli contabili) depositati sui conti, mediante la tenuta di conti separati, non sarebbe ancora attuata dal punto di vista giuridico per l’intera catena di custodia in Svizzera e, nel caso di una catena di custodia che si estende all’estero, non contempla neanche il primo ente di subcustodia estero. Queste lacune devono essere colmate mediante adeguamenti della legge del 3 ottobre 20085 sui titoli contabili (LTCo).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Diritto in materia di insolvenza

Nell’ambito dei propri dibattiti relativi alla legge sui servizi finanziari e alla legge sugli istituti finanziari, il Parlamento ha rinviato al Consiglio federale le proposte di modifica formulate da quest’ultimo riguardanti le disposizioni sull’insolvenza contenute nella LBCR, incaricandolo di indire una procedura di consultazione. La prima parte del presente progetto soddisfa tale mandato; l’obiettivo di allora – la creazione di una base legale che giustifichi le possibilità di incidere sui diritti dei proprietari e dei creditori – non è cambiato. Nel frattempo l’Amministrazione ha colto l’occasione per apportare ulteriori miglioramenti e alcune precisazioni alla sua proposta di allora, in virtù dei risultati di un gruppo di lavoro costituito con il coinvolgimento del settore. In questo contesto non esistevano alternative da esaminare. Per quanto riguarda gli adeguamenti al sistema delle obbligazioni fondiarie, essi sono volti a garantire la stabilità della piazza finanziaria in caso di insolvenza o fallimento di una banca associata (cfr. in merito anche gli ulteriori commenti all’art. 40 e 40a AP-LOF).

1.2.2 Garanzia dei depositi

Sono state esaminate numerose possibilità di rafforzamento della garanzia dei depositi, ma per vari motivi sono state respinte. In particolare ci si è basati sul principio secondo cui non si rendeva necessaria una ristrutturazione completa del sistema di protezione dei depositanti, mentre occorreva migliorarne la funzionalità con alcuni adeguamenti puntuali e pragmatici. Considerazioni analoghe valgono per la tutela degli investitori.

La garanzia dei depositi sarà adeguata nei tre settori già menzionati in cui è emersa la necessità di agire:

– termine di pagamento: vengono introdotti due nuovi termini; da un lato, il pagamento della garanzia dei depositi all’incaricato dell’inchiesta o al

5 RS 957.1