Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
all’associazione responsabile della garanzia dei depositi nella misura dei pagamenti che questa effettua.
In linea di principio l’attuale sistema di garanzia dei depositi si è dimostrato valido e non deve essere messo in discussione. Si riscontra una necessità di intervento in tre settori:
– termine di pagamento: in base all’esperienza accumulata e alla prassi, oggi i depositanti devono aspettarsi che il pagamento dei propri capitali possa richiedere diversi mesi. Questo mina notevolmente la fiducia nel sistema e implica il rischio di non poter verosimilmente scongiurare un assalto agli sportelli. Al fine di garantire la credibilità e quindi la funzionalità dell’attuale sistema, è necessario un termine legale più breve e chiaramente definito, entro il quale poter effettuare il pagamento ai depositanti. Affinché ciò accada gli istituti bancari devono approntare le dotazioni tecniche richieste. I principi dell’International Association of Deposit Insurers (IADI) nonché le regolamentazioni dell’UE prevedono un termine di sette giorni lavorativi entro il quale i depositi devono essere pagati alla maggior parte dei depositanti;
– modalità di finanziamento: secondo il diritto vigente il finanziamento della garanzia dei depositi avviene in caso di necessità. Ciò vuol dire che le altre banche sono obbligate a mettere la liquidità a disposizione della banca interessata (tramite esisuisse) solo all’attivazione della garanzia dei depositi (finanziamento ex post). Questo sistema può avere un effetto prociclico, ovvero può aggravare la situazione finanziaria (eventualmente già difficile) delle banche erogatrici. Tale circostanza può avere ripercussioni negative, in particolare in presenza di una crisi di sistema che coinvolga molte banche. Per questi motivi a livello internazionale emerge un chiaro orientamento alla creazione di fondi ex ante. In alternativa a un fondo ex ante è auspicabile rafforzare sensibilmente il sistema esistente attraverso il deposito di titoli;
– impegno massimo: attualmente il limite massimo del sistema di garanzia dei depositi è di sei miliardi di franchi (art. 37h cpv. 3 lett. b LBCR). Il legislatore aveva optato per un limite superiore di sistema (2004: 4 mia. fr. con aumento fino a 6 mia. fr. nel 2011) per impedire che in caso di sinistro la solidarietà fra le banche minacciasse la stabilità dell’intero sistema (cfr. FF 2010 3513, 3525 seg.). Negli ultimi anni l’importo complessivo dei depositi garantiti è aumentato, mentre gli impegni contributivi delle banche sono rimasti invariati. Il limite superiore di sistema dovrebbe essere adeguato alle nuove circostanze. Appare quindi opportuno alzare nuovamente l’impegno massimo al suo livello iniziale.
1.1.3 Segregazione
Contrariamente ai depositi, i valori depositati (ad es. azioni e quote di fondi) sono di proprietà dei clienti. Per legge essi vengono completamente separati nella procedura di fallimento (art. 37d LBCR) e restituiti. Tale disciplinamento si applica sia ai valori depositati sia ai metalli preziosi di proprietà dei clienti fisicamente custoditi presso la