Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati

I partecipanti che respingono l’articolo 6 capoverso 2 sono del parere che la classificazione in base all’età debba essere vincolante e andrebbe rispettata indipendentemente dalla persona che accompagna il minorenne. Chiedono quindi le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 6 capoverso 2 VD, GE, UCS, Experts Romandie, JIF e pTaB_M_JIF chiedono di limitare il

disciplinamento derogatorio in modo che valga soltanto quando un minorenne è accompagnato da un adulto responsabile dell’educazione o da un adulto autorizzato da quest’ultimo. Anche per BS e BL questa sarebbe l’unica possibilità di eccezione, se non vi si potesse rinunciare. Secondo BS, BL, PSS e pPuS_M_JIF, l’età necessaria per accedere a un film o a un videogioco in compagnia di un adulto responsabile dell’educazione dovrebbe essere al massimo di due o tre anni inferiore all’età minima richiesta. VdG propone che questo disciplinamento derogatorio consenta di rendere accessibile a minorenni un film o un videogioco soltanto se questo è classificato in una categoria d’età immediatamente superiore a quella della loro fascia d’età. Anche AR raccomanda di concretizzare il disciplinamento derogatorio e, ad esempio, di farlo valere soltanto se l’adulto accompagnatore è più grande del minorenne di almeno cinque anni. UCS e SO suggeriscono di fornire alle persone responsabili dell’educazione, al momento dell’acquisto di un film o videogioco inappropriato per l’età del minorenne, informazioni approfondite sulle misure precauzionali e sulle possibili ripercussioni di contenuti inadeguati.

3.3.3.9 Art. 7 Controllo dell’età da parte dei fornitori di servizi a richiesta

1

I fornitori di servizi a richiesta devono prendere provvedimenti adeguati per impedire l’accesso di minorenni a contenuti inappropriati per loro.

2 Come minimo devono provvedere a:

a. implementare e gestire un sistema di controllo dell’età;

b. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale.

3

Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi a richiesta rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.

4

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Approvazione dell’articolo 7 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, 14 Cantoni (BE, OW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS e

JU), UCS, CI Commerce de détail, SGDA, COFEM, Croix-Bleue, FSP, GREA, JIF, media FORTI, PJ, SGN, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für Spielsucht, Coop e 6 privati

(pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l’articolo 7 nella formulazione proposta.

La SGDA accoglie con particolare favore la prescrizione che impone ai fornitori di servizi a richiesta di provvedere all’indicazione dell’età minima. Essa sottolinea che oggi i bambini, i giovani e i loro genitori o le persone responsabili dell’educazione entrano in contatto con i videogiochi tramite vetrine internazionali quali Nintendo eShop, Apple App Store, Google Play, Steam, Google Stadia, Epic Store, itch.io ecc. Inoltre rileva che con l’International Age Rating Coalition (IARC) esiste già un sistema compatibile a livello internazionale in grado di garantire classificazioni in base all’età regionali (p. es. PEGI per l’Europa).

Per SGN è importante regolamentare i servizi a richiesta soprattutto perché la maggioranza di essi si trova all’estero e con un disciplinamento svizzero si potrebbe esercitare una notevole pressione su di essi. CI Commerce de détail e Coop approvano in particolare il fatto che la normativa proposta ricalca la direttiva europea: a loro avviso è importante che per tutti gli attori del mercato viga la parità di condizioni ovvero siano previsti diritti e doveri analoghi.