Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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L’USAM ritiene sufficienti le normative vigenti e inutile un controllo alla vendita per tutte le fasce d’età. Fds, ProCinema e JIM fanno notare che la vendita di supporti audiovisivi registrati è tendenzialmente in netto calo e la percentuale delle vendite tra i bambini e i giovani è molto modesta. I previsti controlli dell’età per tutte le fasce d’età genererebbero per i dettaglianti oneri supplementari a livello di amministrazione e controllo difficili da gestire. La Cdf fa presente che ai festival tali controlli comporterebbero oneri troppo elevati in termini finanziari e di personale, che non sarebbe possibile gestire senza fondi supplementari.
Anche SGN respinge l’articolo 6 capoverso 1, rilevando che i contenuti più scioccanti e urtanti sono presenti nei videogiochi con un’età minima consentita di 16 e 18 anni e in questo settore la classificazione in base all’età è molto più rigida che in quello dei film. A suo avviso, un controllo dell’età per i videogiochi con un’età minima consentita di 16 e 18 anni è assolutamente necessario, mentre per le categorie più basse risulterebbe troppo oneroso e complicato.
Per il GREA il controllo dell’età è una misura insufficiente, in quanto inefficace se fine a se stesso e non accompagnato da misure educative. Un privato (pBeH_M_JIF) propone che nel quadro del controllo dell’età si ricorra alla consulenza più che alla polizia.
Art. 6 cpv. 2
Sono previste le seguenti eccezioni:
a. i fornitori di supporti audiovisivi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell’età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto. È fatto salvo l’articolo 197 capoverso 1 del Codice penale (CP);
b. gli organizzatori di eventi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell’età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto e se il film o il videogioco non è autorizzato soltanto per gli adulti. È fatto salvo l’articolo 197 capoverso 1 CP;
c. gli organizzatori di tornei di videogiochi possono far partecipare un minorenne a un torneo dedicato a un videogioco che non potrebbe essergli reso accessibile a causa della sua troppo giovane età, se ha il consenso scritto di un detentore dell’autorità parentale.
Approvazione dell’articolo 6 capoverso 2 nella formulazione proposta Quattro Cantoni (LU, SZ, FR e AG), USAM, fds, ProCinema, SGDA, ASC, Cdf, JIM,
zischtig.ch e un privato (pBaF) accolgono favorevolmente l’articolo 6 capoverso 2, che prevede eccezioni al controllo dell’età. Secondo AG una protezione dei minori più restrittiva sarebbe sì auspicabile, ma non attuabile. Per LU una rinuncia a questo disciplinamento derogatorio comporterebbe un onere sproporzionato che non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo prefissato. A suo avviso va dunque accettata l’eventualità che per i film e i videogiochi con un’età minima di 16 anni si autorizzi l’accesso a una persona di età inferiore senza il consenso dei genitori, se essa è accompagnata da un amico maggiorenne o da un fratello o una sorella maggiore. Secondo fds, ProCinema e JIM, non si può esigere dal settore lo svolgimento di controlli dell’età minima che richiedano ad esempio di accertare chi sia responsabile dell’educazione.
Anche zischtig.ch ritiene che si debba puntare a una soluzione pragmatica, sebbene a suo parere vada verificata la possibilità di prevedere una clausola di adeguamento per il caso di ampie violazioni del controllo dell’età.