Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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Asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC si oppongono anche all’introduzione di descrittori di contenuto validi soltanto per la Svizzera, fintantoché non sarà stata adottata una soluzione uniforme per l’Unione europea. A loro avviso, infatti, se l’industria cinematografica europea giungesse a uno standard comune, questo varrebbe in ogni caso anche in Svizzera. Anche suissedigital è contraria all’obbligo di esporre descrittori di contenuto e chiede che essi siano esposti soltanto se già previsti (tramite un sistema di classificazione esistente).
3.3.3.8 Art. 6 Controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi
In merito all’articolo 6 sono pervenuti moltissimi pareri. Di seguito si procede a
un’esposizione separata per i capoversi 1 e 2.
Art. 6 cpv. 1
I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi devono procedere a un controllo dell’età presso i minorenni. Se un minorenne non ha l’età minima richiesta, devono negargli l’accesso al film o al videogioco.
Approvazione dell’articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta
Tra tutti i partecipanti, 17 Cantoni (ZH, BE, OW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD,
VS, GE e JU), UCS, SGDA, ASC, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, CP, DOJ, Experts Romandie, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für
Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBaF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l’articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta, ritenendo principalmente che un controllo generale delle indicazioni sui limiti d’età contribuisca a rafforzare la protezione dei minori. L’ASC approva in particolare l’obbligo di svolgere i controlli dell’età sia presso i cinema che tra i dettaglianti. Il CP accoglie favorevolmente il parallelismo delle prescrizioni per eventi di e-sport e proiezioni pubbliche di film.
Approvazione parziale dell’articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta
Tre Cantoni (LU, UR e NW), CI Commerce de détail e Coop approvano soltanto in parte l’articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta ed esprimono i suggerimenti e le riserve esposti di seguito.
• Suggerimenti e riserve in merito all’articolo 6 capoverso 1
NW e UR fanno notare la necessità di rispettare il principio di proporzionalità nel controllo dell’età.
Per NW resta in sospeso la questione se sia possibile controllare classificazioni in base all’età quali «6 anni» e LU si chiede se sia attuabile un controllo dell’età generalizzato in caso di acquisti.
Coop fa notare che già oggi procede volontariamente a un controllo dell’età per tutti i film e videogiochi con una raccomandazione in materia. Coop e CI Commerce de détail rilevano però alcune difficoltà nell’attuazione pratica, poiché in particolare i bambini non hanno generalmente con sé un documento d’identità e i genitori non sono tenuti a richiedere per loro una carta d’identità o un passaporto fintantoché non si recano all’estero. Questo fatto va tenuto in considerazione in vista dell’entrata in vigore della nuova legge e della relativa comunicazione.
Rifiuto dell’articolo 6 capoverso 1
Un Cantone (SZ), che respinge il progetto in toto, si oppone all’introduzione di un dettagliato sistema di classificazione in base all’età, ritenendo che questo comporterebbe un obbligo di controllo per tutte le fasce d’età al momento della vendita, il che genererebbe un onere supplementare per il personale addetto alla vendita, senza però concretamente tutelare meglio i bambini e i giovani.