Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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Sei Cantoni (UR, OW, BS, SH, SG e TI), CDDGP, CDOS e CPEJ partono dal presupposto che le disposizioni in materia di protezione dei minori ancora da definire lo saranno, anche nell’ottica dei settori, il più possibile in linea con gli standard internazionali. A loro avviso, questo è indispensabile affinché la Svizzera emani normative compatibili sul piano internazionale e si garantisca così che le previste disposizioni in materia di protezione dei minori espletino gli effetti desiderati nell’attuale società altamente interconnessa.
Rifiuto dell’articolo 9
Un Cantone (GR), che di principio accoglie favorevolmente il principio della coregolamentazione, osserva che la determinazione dei contenuti inappropriati per i giovani deve avvenire a livello statale oppure si deve garantire che la protezione dei minori sia sufficientemente presa in considerazione, ad esempio mediante un’adeguata composizione dei comitati delle organizzazioni per la protezione dei minori.
Anche il PSS respinge l’articolo 9 nella formulazione proposta, osservando che di fatto non si tratta di organizzazioni per la protezione dei minori, bensì di un’intesa settoriale. A suo parere, dunque, la Confederazione dovrebbe essere incaricata di istituire un’organizzazione più rappresentativa, cui partecipino anche esperti indipendenti, in analogia con l’attuale JIF.
Zischtig.ch si dichiara a favore di un disciplinamento statale. Nel caso in cui il Consiglio federale confermasse la proposta presentata, suggerisce di sancire imperativamente nella legge quantomeno l’istituzione di un’organizzazione specializzata da consultare.
Secondo asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC, le proposte relative all’associazione degli operatori in due organizzazioni per la protezione dei minori sono inadeguate e lontane dalla realtà. A loro parere, infatti, non esistono un «settore dei film» e un «settore dei videogiochi» strutturati ciascuno in modo sostanzialmente uniforme, ma gli operatori sono ripartiti su diverse catene del valore e assumono dunque i più svariati compiti. Non si può quindi ad esempio chiedere ai fornitori di servizi a richiesta di collaborare a stabilire sistemi di
classificazione in base all’età e di partecipare alle relative spese: essi dovrebbero riprendere esclusivamente l’indicazione dell’età minima stabilita da altri.
3.3.3.12 Art. 10 Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori
Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori disciplina almeno i seguenti punti:
a. il sistema di classificazione dell’età applicabile;
b. l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto, il controllo dell’età e l’impiego di trailer e filmati pubblicitari resi accessibili insieme al film principale o al videogioco nonché le necessarie disposizioni transitorie;
c. la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;
d. la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all’età fissata per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione;
e. l’informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione;
f. le modalità con cui la competente organizzazione per la protezione dei minori controlla l’attuazione della regolamentazione, in particolare ricorrendo a test di acquisto o di entrata oppure alla creazione di conti test;
g. le misure in caso di violazione della regolamentazione da parte degli operatori che sono membri dell’organizzazione;
h. la ripartizione delle spese per l’elaborazione e l’attuazione della regolamentazione.