Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine

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GE si chiede se, in particolare per i videogiochi, non vada prevista anche la possibilità di una limitazione della durata di utilizzo in combinazione con il sistema del controllo parentale, al fine di contrastare il rischio di dipendenza da gioco.

Il CP segnala l’importanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati. PSS e CFIG auspicano ulteriori limitazioni in merito alla protezione dei dati e della personalità in relazione alla memorizzazione di dati personali di minorenni. Per il PSS occorre imperativamente un rimando alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1): solo così si potrebbe garantire la protezione della personalità e limitare il trattamento e lo scambio di dati. DOJ e FSAG osservano che la protezione dei dati e della personalità va garantita non soltanto in relazione all’utilizzo commerciale. La frc è del parere che nessun dato di minorenni debba poter essere utilizzato a fini commerciali. FR teme che le disposizioni della LPD e della futura legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti (legge sull’eID) non impediranno ai fornitori di servizi a richiesta esteri – che non rispettano il diritto svizzero

– di utilizzare i dati di minorenni a fini commerciali.

Per zischtig.ch un sistema di misure di protezione affidabile e concretamente attuabile dovrebbe tenere debitamente conto anche del settore del diritto d’autore nonché della protezione e della fuga di dati.

Rifiuto dell’articolo 7

Asut, suissedigital, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC, che di principio vorrebbero sottrarre i servizi a richiesta dal campo d’applicazione della LPMFV, osservano che i fornitori di servizi di telecomunicazione e gli operatori via cavo propongono già oggi un sistema di controllo tramite la possibilità di una protezione mediante PIN per i servizi a richiesta, che può essere impiegato dai contraenti se del caso. A loro avviso, però, la responsabilità per la fruizione di contenuti mediali da parte dei bambini e dei giovani e l’impiego effettivo di tali sistemi di controllo incombe ai genitori e alle persone responsabili dell’educazione. In base all’avamprogetto, i fornitori di servizi a richiesta dovrebbero svolgere un controllo dell’età non solo al momento della conclusione del contratto, ma anche prima di qualsiasi richiesta di film e verificare inoltre chi fruisce di quali contenuti in un’economia domestica, cosa che ritengono impossibile. Considerando che così il principio di proporzionalità non sarebbe rispettato e non si potrebbe raggiungere l’efficacia auspicata, asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC respingono il controllo dell’età da parte dei fornitori di servizi a richiesta. Suissedigital chiede che l’articolo 7 capoverso 1 venga riformulato in modo da attenuarne la portata, sostituendo nella versione tedesca l’espressione «dafür sorgen» con «darauf hinwirken». Propone inoltre di adeguare l’articolo 7 capoverso 2 lettera a come segue: «implementare e gestire un sistema di controllo dell’età per i servizi a richiesta che non presuppongono un abbonamento a pagamento stipulato con un adulto».

Un privato (pBaF) fa presente che il controllo dell’età da parte dei fornitori di servizi a richiesta necessiterebbe di investimenti sproporzionati e danneggerebbe così in particolare il settore dei film in Svizzera. Inoltre, non lo ritiene attuabile e respinge pertanto l’articolo 7.

La Cdf è del parere che per i servizi a richiesta di festival l’introduzione e l’applicazione di sistemi di controllo non sia possibile dal punto di vista del personale e a livello finanziario.

Per il GREA le misure proposte nell’articolo 7 sono insufficienti, in quanto inefficaci se fini a se stesse e non accompagnate da misure educative.