Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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coregolamentazione si possa giungere a una soluzione accettabile e materialmente convincente. Anche per il CP le modalità di composizione delle organizzazioni per la protezione dei minori sono troppo poco chiare. A suo parere, si rischia che gli operatori ivi rappresentati siano troppo distanti dal settore dei videogiochi e che vengano così dichiarate vincolanti prescrizioni troppo rigide.
L’UCS si chiede cosa succederebbe nel caso in cui gli operatori non riuscissero a raggiungere un accordo su un’organizzazione per ciascun settore e se non sia ipotizzabile anche l’esistenza di più organizzazioni per settore, con regolamentazioni in materia di protezione dei minori coordinate tra loro. Essa suggerisce inoltre che in tal caso l’UFAS assuma un ruolo di coordinamento o mediazione, evitando così l’applicazione immediata del «meccanismo di riserva» previsto all’articolo 17.
Pur ritenendo molto interessante l’approccio di coregolamentazione proposto, il PPD mette in dubbio l’efficacia concreta del progetto nel suo complesso.
Rifiuto dell’articolo 8 Un Cantone (VD), Croix-Bleue, FV Sucht, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht
e zischtig.ch respingono di principio la coregolamentazione, dichiarandosi a favore di un disciplinamento puramente statale ad opera della Confederazione; privilegiando un organo di regolamentazione indipendente istituito dalla Confederazione si eviterebbero infatti possibili conflitti d’interesse. Per VD spetta esclusivamente al legislatore, e non a un’organizzazione settoriale per la protezione dei minori, stabilire il sistema di classificazione in base all’età. Secondo il GREA gli esempi di altri settori (alcol, tabacco ecc.) mostrano la necessità di istituire un’autorità indipendente per sviluppare e attuare sistemi di protezione dei minori.
Anche PSS e VdG respingono l’articolo 8 nella forma di coregolamentazione proposta e chiedono una vigilanza statale rafforzata. Il secondo partecipante ritiene inoltre inadeguata l’espressione «organizzazione per la protezione dei minori», dato che le organizzazioni private non dispongono di un mandato in tal senso.
3.3.3.11 Art. 9 Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori
1
Una regolamentazione in materia di protezione dei minori può essere dichiarata vincolante se l’organizzazione per la protezione dei minori che la emana adempie i seguenti requisiti:
a. il suo scopo principale è la protezione dei minori nel proprio settore;
b. è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;
c. è rappresentativa del proprio settore;
d. è attiva a livello nazionale;
e. ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all’applicazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori.
2
Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni per la protezione dei minori secondo il capoverso 1 lettera c.
Approvazione dell’articolo 9 nella formulazione proposta
Sette Cantoni (BE, LU, SZ, che respinge il progetto in toto, FR, AR, AI e TG), UCS, fds, CI
Commerce de détail, ProCinema, SGDA, ASC, CFIG, COFEM, FSP, GameRights, JIM,
media FORTI, SGN e Coop approvano l’articolo 9 nella formulazione proposta. Secondo BE, LU e AR, è ragionevole che gli operatori del settore siano chiamati ad assumere personalmente la responsabilità per l’esecuzione della normativa proposta o che le responsabilità siano ripartite tra diversi organi. BE ritiene che gli operatori, in quanto esperti del proprio ambito, siano le persone più adatte per valutare i contenuti e le possibilità tecniche e per concordare congiuntamente una soluzione pertinente.