Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

FINMA un’autorizzazione per l’esercizio in veste di intermediari finanziari a essa direttamente sottoposti (IFDS)58. Per motivi legati ai costi, la procedura di versamento delle donazioni è stata ormai interamente automatizzata.

Normativa vigente in Svizzera per le piattaforme di crowdfunding e diritto com-

parato

a) Legislazione svizzera

Le piattaforme di crowdfunding che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5 capoverso 3 lettera c e 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 30 aprile 201459 sulle banche non sono considerate banche ai sensi dell’articolo 1a della legge dell’8 novembre 193460 sulle banche (LBCR).

Le piattaforme di crowdfunding di ogni tipo sono considerate intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD se vengono soddisfatte le condizioni riportate in tale disposizione. Tuttavia, gli operatori delle piattaforme di crowddonating e di crowdsupporting possono rifarsi all’eccezione relativa all’attività d’incasso di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 2 ORD. Di conseguenza soltanto le piattaforme di crowdlending e di crowdinvesting sono attualmente soggette alla legge sul riciclaggio di denaro.

b) Normativa a livello di UE e in altri Paesi

1. Livello UE

L’8 marzo 2018 la Commissione europea ha proposto di introdurre una regolamentazione armonizzata a livello di UE sulla fornitura dei servizi di piattaforme di crowdfunding nel mercato interno.61 La proposta prevede, tra le altre cose, che le autorità nazionali competenti debbano informare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per qualsiasi questione legata alle piattaforme di crowdfunding e riguardante il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La regolamentazione proposta non si applicherebbe tuttavia alle piattaforme di crowdlending e di crowdinvesting.

2. Altri Paesi

A livello internazionale alcuni Paesi hanno adottato misure volte a regolamentare le piattaforme di crowdfunding. Tuttavia le regolamentazioni in questione valgono quasi ovunque soltanto per le piattaforme di crowdlending e di crowdinvesting. Fa eccezione la Francia, dove le piattaforme di crowddonating e di crowdsupporting sono soggette alla regolamentazione concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Paesi come il Regno Unito, il Belgio, la Finlandia, gli USA e l’Australia hanno introdotto regolamentazioni specifiche per le piattaforme di crowdfunding, incentrate soltanto sul crowdlending e sul crowdinvesting. Lo standard internazionale del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) non prevede alcuna misura specifica per quanto riguarda le piattaforme di crowdfunding.

58 Art. 14 cpv. 1 LRD

59 RS 952.02

60 RS 952.0

61 Domande frequenti: Proposta di regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1423_DE.htm.