Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Art. 973e Effetti
Gli effetti dei diritti valori TRD sono analoghi a quelli dei titoli di credito muniti di fede pubblica. Questi effetti rispondevano, in origine a esigenze fondamentali del commercio: chi aveva acquisito un titolo di credito da uno sconosciuto voleva poter confidare nella facoltà di disporre dell’alienante e nel diritto cartolato.90 Questa fiducia si fondava – come per i diritti reali – sulla pubblicità.91 Il portatore e il contenuto dei diritti documentati erano riconoscibili e quindi vi si poteva fare affidamento nel commercio. In seguito al progressivo ricorso a enti di custodia, questi effetti hanno perso importanza e sono stati sostituiti dalla fiducia riposta in tali enti e nelle loro registrazioni contabili. Ciò ha portato all’emanazione della legge sui titoli contabili.92 Tuttavia, con la rappresentazione dei diritti attraverso i token, singoli operatori di mercato documentano e negoziano nuovamente i diritti in modo diretto, senza far capo a un intermediario di fiducia. Il Consiglio federale ritiene pertanto giustificato far riemergere gli effetti originari dei titoli di credito nel caso in cui i diritti siano rappresentati in un registro distribuito, poiché ciò corrisponde a un’esigenza pratica in questo nuovo contesto. I diritti valori TRD hanno pertanto l’effetto di presentazione (art. 973e cpv. 1 AP-CO), di legittimazione (art. 973e cpv. 2 AP-CO) e di protezione delle transazioni di un titolo di credito munito di fede pubblica (art. 973e cpv. 3 e 4 AP-CO). Occorre inoltre chiarire quando, nei casi d’insolvenza, le decisioni esplicano effetto nei confronti di terzi (cpv. 5), nonché la procedura per i diritti iscritti in un registro distribuito e nel contempo cartolati in un documento (cpv. 6).
Effetto di presentazione (cpv. 1)
Con la clausola reciproca di presentazione si conviene che il debitore di un titolo può e deve adempiere la prestazione soltanto contro consegna del titolo. Senza il documento il diritto non può essere esercitato (art. 965 CO) e il debitore non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo (art. 966 cpv. 1 CO). Il debitore che adempie la prestazione senza la presentazione del titolo, non si libera correttamente qualora la prestazione non sia stata fornita all’avente diritto.93 La formulazione del capoverso 1, che riprende elementi di entrambe le disposizioni (art. 965 e 966 cpv. 1 CO), sottolinea l’aspetto reciproco dell’effetto di presentazione. Nel caso di diritti valori TRD è quindi necessario precisare che la prestazione sia fornita soltanto dietro adeguamento del registro. Se ad esempio un credito risultante da un prestito sotto forma di diritto valore TRD è soddisfatto in parte o per intero, il registro deve documentare la nuova situazione giuridica.
Effetto di legittimazione (cpv. 2)
Colui al quale è attribuito un diritto valore TRD – ossia il creditore designato dal registro – è considerato l’avente diritto. Come nel caso di un titolo di credito (art. 966 cpv. 2 CO), alla scadenza il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo il creditore designato dal registro. Se in realtà l’avente
90Cfr. Meier-Hayoz/von der Crone 2018, n. marg. 326 segg.
91Cfr. Rapporto TRD, pag. 52.
92 Cfr. sopra n. 3.1.3Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
93 Meier-Hayoz/von der Crone 2018, n. marg. 26.