Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
convenzione di cui all’articolo 973d capoverso 1 AP-CO prevede che un diritto sotto forma di diritto valore TRD possa essere fatto valere e trasferito soltanto mediante il registro. Di norma si può presumere che se un diritto è già cartolato in un titolo, quest’ultimo sia distrutto o per lo meno immobilizzato prima dell’iscrizione nel registro distribuito. Ma nel caso in cui un diritto sia cartolato da un titolo e nel contempo registrato elettronicamente, il consegnatario in buona fede del titolo di credito ha la priorità nei confronti del consegnatario in buona fede del diritto valore TRD. La carta
– la cosa – prevale nei confronti del diritto valore TRD. Un disciplinamento simile si applica ai titoli rappresentanti merci (art. 925 cpv. 2 CC).
Art. 973f Diritto di pegno e usufrutto su diritti valori TRD
L’articolo 973f AP-CO disciplina la costituzione di un diritto di pegno o di un usufrutto – ossia di diritti con effetto assoluto95 – su diritti valori in un registro elettronico. Per l’usufrutto la disposizione rinvia alle regole per l’usufrutto su crediti e altri diritti (art. 745 segg. CC). Per la costituzione dell’usufrutto su un diritto valore TRD è pertanto necessario il trasferimento del diritto valore all’usufruttuario (art. 746 cpv. 1 CC). Il diritto di pegno sui diritti valori TRD è retto dalle disposizioni sul diritto di pegno su crediti e altri diritti (art. 899-906 CC), ma l’avamprogetto chiarisce che per il contratto di pegno non è necessaria la forma scritta (in deroga all’art. 900 cpv. 1 CC). Anche nel caso del pegno il diritto è trasferito in linea di massima al pignoratario. In tal modo, da una parte il diritto di pegno è visibile per terzi (pubblicità) e, dall’altra, è garantito che, qualora il credito garantito da pegno non sia stato tacitato, il creditore pignoratizio possa realizzare il pegno senza ulteriore partecipazione da parte del pignorante. La disposizione contiene infine una deroga secondo cui le suddette due condizioni possono essere soddisfatte, mediante accorgimenti tecnici, anche in altro modo che per trasferimento del diritto valore TRD.
Art. 973g Ammortamento
Poiché, alla stregua di un titolo di credito, l’accesso a un diritto valore TRD può andare perduto, deve essere possibile svincolare il diritto dal registro, affinché il primo possa essere fatto valere indipendentemente dal secondo. Si pensa soprattutto ai casi in cui l’avente diritto ha perso la possibilità di accedere al suo diritto, ad esempio perché ha smarrito la parola chiave, ma sono anche ipotizzabili casi in cui la possibilità di accesso – e quindi il diritto valore TRD – gli è stata sottratta. L’avamprogetto prevede pertanto una procedura che consente al giudice, alla stregua di quanto previsto per un titolo cartaceo, di ammortizzare la registrazione elettronica. In merito si rinvia per analogia agli articoli 981 e seguenti CO.
Dopo l’ammortamento il creditore può far valere il proprio diritto anche al di fuori del registro, e quindi senza adeguarlo. Può anche chiedere che gli sia attribuito un nuovo diritto valore TRD.
A seconda della tecnologia del registro, si potrà procedere in diversi modi con i diritti valori ammortati. Sarebbe auspicabile che i diritti valori ammortati possano essere cancellati, o perlomeno immobilizzati o contrassegnati, da un eventuale gestore del registro distribuito o mediante altre soluzioni tecniche. È tuttavia anche ipotizzabile che i diritti – alla stregua dei titoli di credito ammortati il cui luogo di situazione è
95 Cfr. Rey 2007, n. marg. 95 segg.