Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

TRD il Consiglio federale non ha rilevato nessuna necessità urgente di disciplinare gli smart contract.85

Condizioni (cpv. 2)

Affinché un diritto assuma la forma qualificata di un diritto valore TRD con le caratteristiche di titolo di credito, devono essere soddisfatte le condizioni elencate qui appresso.

Informazione sul contenuto (cpv. 2 n. 1)

Alla stregua di un titolo di credito, il registro deve informare in merito al diritto documentato. Affinché il diritto documentato sia negoziabile, il suo contenuto esatto (ammontare della partecipazione/del credito, momento dell’esigibilità, ecc.) deve essere chiaro. Inoltre, la convenzione di registrazione – ossia la convenzione ispirata alla clausola dei titoli di credito, secondo cui il diritto può essere fatto valere e trasferito soltanto attraverso il registro distribuito – deve essere chiara e trasparente per le parti. Lo stesso vale per le modalità operative del registro, ossia il modo in cui sono effettuate e validate le iscrizioni. Tuttavia, vista la struttura tecnica della maggior parte dei registri, non si chiede che questi dettagli siano documentati nel registro stesso. È infatti ipotizzabile che il contenuto dei diritti sia indicato in dati aggiuntivi leggibili e connessi in modo sufficiente al registro. Sono dati aggiuntivi ad esempio le condizioni di emissione, lo statuto della società, un white paper o simili. È tuttavia necessario che queste informazioni siano perlomeno tecnicamente connesse al registro.

Sicurezza operativa e integrità (cpv. 2 n. 2)

Il registro deve essere in grado di rispecchiare correttamente la situazione giuridica. Come menzionato, le sue modalità operative devono essere descritte nel registro stesso o nei dati aggiuntivi a esso connessi (cpv. 2 n. 1). Il numero 2 esige la sicurezza operativa del registro, che pertanto deve permettere solo le transazioni specificate dalle parti. Il registro deve inoltre funzionare nel modo concordato dalle parti. Si esige infine che sia garantita l’integrità dei dati contenuti nel registro. È quindi necessario che i dati e le transazioni siano persistenti e non modificabili unilateralmente. Le tecnologie di registro distribuito mirano a garantire l’integrità dei dati grazie alla loro gestione comune e decentralizzata da parte di numerosi partecipanti.86

Entrambe le condizioni – la sicurezza operativa del registro, ossia il rispetto delle modalità operative concordate nell’accordo di registrazione e l’integrità dei dati contenuti nel registro – devono essere garantite in linea con lo stato attuale della tecnologia. Occorrerà decidere per ciascuna transazione se tale standard era soddisfatto al momento del trasferimento del diritto.

Inoltre, secondo la legge, il debitore di un diritto valore TRD deve informare ciascun acquirente non solo sul contenuto del diritto valore e sulle modalità operative del registro, ma anche sulla sua sicurezza operativa e sull’integrità dei dati in esso contenuti (art. 973h AP-CO). Di regola queste informazioni sono anch’esse parte del contratto tra il debitore e l’acquirente di un diritto valore TRD.

Trasparenza (cpv. 2 n. 3)

85 Rapporto TRD, pag. 84 seg.

86 Rapporto TRD, pag. 8 segg.