Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

diritto è un altro creditore, questi non può pretendere dal debitore di fornire una seconda volta la prestazione, ma deve rivolgersi al creditore designato dal registro che ha illecitamente riscosso la prestazione.

Protezione delle transazioni: protezione della buona fede (cpv. 3)

Ai diritti valori TRD s’intende applicare una protezione della buona fede sul modello di quella prevista per i titoli all’ordine94 (ad es. azioni nominative), nei quali l’avente diritto è il portatore del titolo, che nel titolo stesso è designato come avente diritto o suo successore. Sul retro del titolo, la cosiddetta serie di girate indica la successione legale. La situazione è pertanto comparabile a un registro distribuito, che in linea di principio contiene tutte le transazioni senza lacune.

A differenza di un credito tradizionale, nel caso di un diritto valore TRD sussiste il pericolo della perdita (ad es. smarrimento della parola chiave o pirateria informatica). Se qualcuno acquisisce un diritto valori TRD da una persona non autorizzata, la transazione di tale diritto è protetta e il destinatario può mantenerlo, salvo che l’abbia acquistato in malafede o commettendo colpa grave. Spetta all’avente diritto originario agire contro la persona non autorizzata nonché dichiarare tempestivamente l’ammortamento del diritto valore TRD (art. 973f AP-CO).

Protezione delle transazioni: restrizione delle eccezioni opponibili (cpv. 4)

Sia per i titoli al portatore che per quelli all’ordine le eccezioni opponibili sono limitate. Tale limitazione protegge la fiducia che l’acquirente di un titolo di credito ripone nel contenuto del diritto documentato (art. 979 e 1007 CO). Anche questa limitazione è ripresa per i diritti valori TRD.

Effettività in caso di fallimento, pignoramento o moratoria concordataria (cpv. 5)

La questione dell’effettività – ossia del momento in cui una decisione relativa a un diritto valore TRD esplica effetto – non è di regola disciplinata essendo di solito determinata dagli accordi delle parti oppure dalle regole del registro o di un altro sistema di negoziazione impiegato. Se contro il creditore di un diritto valore TRD è dichiarato il fallimento, eseguito il pignoramento o concessa la moratoria concordataria, il momento della decisione in merito al diritto valore è determinante per decidere se il diritto può ancora essere assegnato al suo patrimonio e ha quindi ripercussioni per terzi. In questo caso è perciò necessario un disciplinamento nella legge. La regola del capoverso 5 prevede che una decisione in merito a un diritto valore TRD esplica effetto nei confronti di terzi se è stata autorizzata irrevocabilmente dal disponente prima che sia stato dichiarato il fallimento, eseguito il pignoramento o concessa la moratoria concordataria. L’irrevocabilità può risultare dalle regole del registro distribuito utilizzato, ma anche dall’utilizzo di un altro sistema sovrapposto. È inoltre necessario che la decisione sia effettivamente stata eseguita; per un registro distribuito o una blockchain questo è tipicamente il caso se la transazione è stata validata secondo le regole del registro, tenendo conto che tale validazione può richiedere un po’ di tempo.

Regola di priorità (cpv. 6)

Il capoverso 6 disciplina il conflitto potenziale nel caso in cui un diritto sia documentato in due vesti qualificate: sia come titolo di credito sia come diritto valore TRD. La

94 Cfr. art. 1006 cpv. 2 CO