Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

diritti valori, assumono in un certo senso una forma soggetta al diritto in materia di titoli di credito.71 I diritti valori non soddisfano il criterio della «stessa funzione di titoli di credito», dato che queste funzioni (legittimazione, trasmissione, protezione del negozio giuridico) dipendono attualmente in modo determinante dalla cartolazione, ossia da un documento che attesta fisicamente il diritto.72 Il vigente articolo 973c capoverso 1 CO contiene pertanto una formulazione imprecisa che va corretta. Il chiarimento è importante poiché gli articoli 973d e seguenti AP-CO creano la possibilità di costituire i diritti valori in modo tale da garantire effettivamente le funzioni dei titoli di credito (legittimazione, trasmissione, protezione del negozio giuridico). Anche l’adeguamento delle rubriche nell’avamprogetto intende rendere chiara la distinzione tra diritti valori con meri effetti obbligatori, senza carattere di titolo di credito, e diritti valori a carattere di titolo di credito (diritti valori TRD).

Anche in futuro sarà possibile costituire diritti valori con meri effetti obbligatori e perciò il contenuto dell’articolo 973c CO resta invariato. Questi diritti valori potranno quindi ancora fungere da base per la creazione di titoli contabili secondo la legge sui titoli contabili.

Art. 973d Costituzione di diritti valori TRD

Accordo d’iscrizione (cpv. 1)

Il nuovo articolo 973d AP-CO permette di iscrivere diritti a carattere di titoli di credito in un registro basato sulle tecnologie di registro distribuito (diritti valori TRD), a condizione che i diritti siano iscritti in un registro distribuito che soddisfi determinati requisiti e che le parti coinvolte abbiano acconsentito all’iscrizione. È pertanto necessaria una sorta di contratto di emissione secondo il diritto in materia di titoli di credito73: il supporto della dichiarazione diventa un titolo di credito (tradizionale) per effetto di una cosiddetta clausola di titolo convenuta dalle parti. Tale clausola indica che la prestazione dovuta può o deve essere fornita soltanto dietro presentazione del titolo (clausola doppia di presentazione o clausola semplice di titolo di credito). A tale clausola va equiparato l’accordo secondo cui un diritto può essere fatto valere o trasferito soltanto mediante un registro distribuito. Grazie a questo accordo, un diritto diventa un diritto valori TRD; il diritto può sussistere prima dell’iscrizione nel registro distribuito o essere costituito con l’iscrizione. L’iscrizione nel registro distribuito può essere convenuta anche nelle condizioni di emissione o di prestito oppure nelle condizioni generali accettate al più tardi al momento dell’acquisizione del diritto valore.

È possibile rappresentare sotto forma di diritti valori TRD tutti i diritti che finora potevano essere rappresentati da titoli di credito, ossia in linea di massima tutte le pretese obbligatorie, tra cui in particolare i crediti. La disposizione è formulata in modo sufficientemente flessibile da includere anche crediti non emessi in gran numero (ad es. in relazione a licenze o al commercio di corrente elettrica). Per questo motivo neppure la fungibilità del diritto è una condizione della sua rappresentazione sotto forma di diritto valore TRD. Possono quindi assumere la forma di diritti valori TRD non solo i cosiddetti token di investimento, ma anche i token di utilizzo, che dal punto di vista

71 Pöschel/Maizar 2012, art. 973c CO N 43; Bohnet/Hänni 2017, art. 973c CO N 4; Meier- Hayoz/von der Crone 2018, n. marg. 1326.

72 Cfr. Pöschel/Maizar 2012, art. 973c CO N 29 segg.; Kuhn 2016, CO 973c N 1b.

73 Cfr. Meier-Hayoz/von der Crone 2018, n. marg. 261 segg.