Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Il Consiglio federale ritiene giustificato attribuire all’iscrizione in un registro basato sui principi delle tecnologie di registro distribuito gli stessi effetti del possesso di un titolo di credito, purché il registro sia in grado di garantire una certa pubblicità. Perciò, l’avamprogetto prevede che le parti possano in ogni momento consultare le iscrizioni che le riguardano e tutte le informazioni fondamentali definite nel numero 1. In tal modo s’intende assicurare che il registro crei sufficiente trasparenza in merito al contenuto dei diritti documentati e ai loro titolari.

Requisiti minimi stabiliti dal Consiglio federale (cpv. 3)

Il diritto in materia di titoli di credito non prevede attualmente requisiti speciali per la forma dei documenti. I documenti cartacei possono essere falsificati e rubati o andare smarriti in altro modo e offrono soltanto una protezione limitata. Dato che, a causa della complessità tecnica e del gran numero di persone coinvolte, l’iscrizione in un registro distribuito implica nuovi rischi, il Consiglio federale si riserva di stabilire in un’ordinanza determinati requisiti minimi che devono adempiere i registri distribuiti. Se i diritti valori TRD sono emessi in gran numero e come valori mobiliari, vanno inoltre rispettate le regole del diritto in materia di mercato finanziario.87 Gli obiettivi della tutela degli investitori e del funzionamento del mercato finanziario richiedono un alto livello di protezione, poiché eventuali lacune nella registrazione potrebbero riguardare importi considerevoli o intere categorie di investimenti. Anche in questo settore il Consiglio federale si riserva pertanto di specificare in un’ordinanza i requisiti posti a un registro di valori mobiliari TRD.88 Al momento non è possibile valutare definitivamente se tali requisiti saranno necessari in generale per i titoli di credito o soltanto per il commercio di valori mobiliari. È probabile che nel prossimo futuro si svilupperanno e imporranno standard settoriali.

Per legge la responsabilità per il rispetto dei requisiti del registro è attribuita in primo luogo al debitore mediante un’apposita norma (cfr. art. 973h AP-CO). Di regola è il debitore a dare l’impulso per l’iscrizione del diritto valore TRD e anche la scelta del registro spetta innanzitutto a lui. È quindi la persona più idonea per provvedere alla sicurezza operativa del registro e all’integrità dei dati e può eventualmente tutelarsi contrattualmente nei confronti dell’eventuale gestore del registro. La norma sulla responsabilità proposta dall’avamprogetto intende disciplinare in particolare il caso in cui le regole sulla sicurezza operativa e l’integrità dei dati si rivelano essere da sempre incompatibili con lo stato della tecnologia, per cui i diritti registrati non hanno mai espletato gli effetti di un titolo di credito. In un caso del genere, il trasferimento del diritto potrebbe retroattivamente rivelarsi nullo se non è avvenuto in un altro modo previsto dal diritto civile, ad esempio mediante trasferimento contrattuale senza requisiti formali.89 Va pertanto tutelata la fiducia degli acquirenti che i (presunti) diritti valori TRD esplichino gli effetti di un titolo di credito. Inoltre, in presenza di un rapporto contrattuale tra il debitore e l’acquirente di un diritto valore TRD, si applicano anche i principi generali della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO). È ipotizzabile anche la responsabilità precontrattuale del debitore in seguito a colpa nella negoziazione (culpa in contrahendo).

87 Cfr. Rapporto TRD, pag. 98 segg.

88 Cfr. art. 73d cpv. 3 AP-LInFi

89 Cfr. il commento all’art. 973d cpv. 1 AP-CO e Rapporto TRD, pag. 63 seg.