Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
odierna il Consiglio federale intende escludere simili derivati TRD e privacy coins a livello di ordinanza dall’ammissione a sistemi di negoziazione TRD, riconoscendo però, nel contempo, la necessità di concepire regolamentazioni di questo tipo in maniera flessibile per poter tenere conto tempestivamente degli sviluppi tecnologici.
Cpv. 4
I sistemi di negoziazione TRD devono sorvegliare l’osservanza del regolamento di ammissione e, se necessario, prevedere sanzioni contrattuali. Questa disposizione ricalca oggi i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 LInFi.
Art. 73e
Cpv. 1
Il Consiglio federale ha l’obbligo di emanare, a livello di ordinanza, obblighi supplementari per i sistemi di negoziazione TRD che ammettono clienti privati come partecipanti, al fine di tutelare questi partecipanti. I relativi obblighi comprendono, in particolare, informazioni adeguate per i clienti privati in merito ai valori mobiliari TRD. Il Consiglio federale intende orientarsi ai requisiti di cui all’OSerFi così pure ai concetti riportati nella LSerFi. Il capoverso 1 costituisce inoltre la base per limitare precise modalità di negoziazione di sistemi di negoziazione TRD in relazione a clienti privati (ad es. negoziazione con il rischio di incorrere in versamenti suppletivi, margin trading).
Cpv. 2
Il Consiglio federale deve prevedere ulteriori obblighi per sistemi di negoziazione TRD che forniscono anche servizi di post-negoziazione. Viene posto l’accento sugli obblighi riguardanti la custodia accentrata, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari TRD. Nell’ottica della tutela dei clienti sono rilevanti le disposizioni sulla segregazione, le quali dipendono fortemente, al tempo stesso, dai costanti sviluppi tecnologici. Sulla base della strutturazione uniforme dell’infrastruttura del mercato finanziario, la quale comprende sia la negoziazione sia la post-negoziazione, questi obblighi devono poter essere stabiliti in maniera flessibile e modulare e cioè in funzione dei servizi offerti concretamente dal sistema di negoziazione TRD. Allo stesso modo tali obblighi sono da fissare a livello di ordinanza. Gli obblighi che il Consiglio federale deve fissare devono orientarsi agli attuali requisiti legali (art. 61 segg. LInFi e art. 52 segg. OInFi).
Cpv. 3
I servizi di post-negoziazione offerti da un sistema di negoziazione TRD si concentrano sulla custodia, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari TRD (cfr. art. 73a cpv. 1 AP-LInFi). Di conseguenza, per stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale deve orientarsi ai requisiti richiesti ai depositari centrali.