Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
sua descrizione si rimanda alle disposizioni specifiche, come avviene per le altre infrastrutture del mercato finanziario. L’inclusione del sistema di negoziazione TRD nella definizione legale di «infrastruttura del mercato finanziario» implica la validità delle condizioni generali di autorizzazione e degli obblighi di cui all’articolo 4 segg. LInFi anche per i suddetti sistemi e al tempo stesso la garanzia dei requisiti della legge. Allo stesso modo vengono applicate ai sistemi di negoziazione TRD e ad altre infrastrutture del mercato finanziario anche altre disposizioni della LInFi, come ad esempio la vigilanza e la sorveglianza (art. 83 segg. LInFi) e le disposizioni in materia di insolvenza (art. 88 segg. LInFi).
La definizione legale di informazioni privilegiate (lett. j) considera la creazione del sistema di negoziazione TRD ed è legata agli adeguamenti proposti nell’articolo 142 seg. e nell’articolo 154 seg. LInFi (vedi sotto).
Art. 16
Cpv. 2
Con l’aggiunta all’articolo 2 lettera a LInFi, la tutela dalle denominazioni errate o ingannevoli viene estesa anche ai sistemi di negoziazione TRD.
Art. 22 e 25
I sistemi di negoziazione TRD possono fornire servizi anche nell’ambito della postnegoziazione (cfr. art. 73a AP-LInFi). Attualmente, non è possibile prevedere se i sistemi di negoziazione TRD in futuro avranno rilevanza sistemica. Tuttavia, ciò non è escluso almeno per alcuni di essi. Essendo le infrastrutture del mercato finanziario di cui agli articoli 22 e 25 e i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi in ambito di post-negoziazione tra loro equiparabili, i sistemi di negoziazione TRD di cui agli articoli 22 e 25 LInFi sono da trattare alla stregua di depositari centrali e mezzi di pagamento. I suddetti sistemi di negoziazione TRD sono da inserire anche negli articoli 19 e 20 LBN (cfr. sopra n. 4.4). In questo modo la BNS sarà esclusiva responsabile anche in futuro della sorveglianza dei sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica operanti nell’ambito della post-negoziazione.
Art. 73a
In generale
Il sistema di negoziazione TRD è concepito come infrastruttura del mercato finanziario, che offre servizi di negoziazione per specifici valori mobiliari TRD. In qualità di infrastruttura del mercato finanziario unitaria, può offrire anche servizi di post-negoziazione. Ne consegue che, con la definizione legale di «sistemi di negoziazione TRD», viene posto l’accento sulla negoziazione, e al tempo stesso si fa diretto riferimento all’oggetto della negoziazione, ossia ai cosiddetti valori mobiliari TRD.
Cpv. 1
Il sistema di negoziazione TRD viene descritto riprendendo la definizione di sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 LInFi) come istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari TRD avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte