Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
impedire lo sfruttamento di informazioni privilegiate e una manipolazione del mercato illecita. Ciò rafforza la fiducia nel funzionamento dei sistemi di negoziazione e contribuisce a una maggiore accettazione e diffusione della nuova tecnologia.
Rispetto al commercio in borsa tradizionale, nell’ambito del quale gli investitori hanno l’obbligo di partecipare alla borsa tramite un intermediario quale una banca o un commerciante di valori mobiliari, nel caso di sistemi di negoziazione TRD essi possono partecipare direttamente e operare su valori mobiliari TRD per conto proprio. In questo contesto, gli investitori devono basarsi ancor di più sul proprio sapere e sull’esperienza acquisita. Agli intermediari non viene versata alcuna commissione.
Il Consiglio federale intende emanare a livello di ordinanza disposizioni concernenti la protezione dei clienti, le quali si orientano alle pertinenti disposizioni contenute nell’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi). Le disposizioni concernenti la protezione dei clienti di cui alla LSerFi non possono tuttavia essere trasposte direttamente ai sistemi di negoziazione TRD, nella misura in cui queste disposizioni valgono per intermediari quali gestori patrimoniali e non per operatori di infrastrutture del mercato finanziario. Pertanto gli investitori privati, che negoziano con valori mobiliari TRD presso un sistema di negoziazione TRD esclusivamente a proprio nome e per conto proprio, non possono per definizione praticare il front running o attività simili, poiché non hanno clienti terzi, che potrebbero eventualmente risentirne.
FINMA
Gli oneri della FINMA per l’elaborazione di nuove domande di autorizzazione aumentano. Una stima quantitativa dell’onere non è al momento disponibile. Non è possibile basarsi su alcun valore empirico.
Ripercussioni per la piazza economica svizzera
In risposta ai progressivi sviluppi tecnologici nel settore finanziario, la Svizzera ha già adottato diverse misure volte a ridurre gli ostacoli che impediscono l’accesso al mercato, ad aumentare la certezza del diritto, a consentire la creazione di modelli aziendali innovativi e a sviluppare condizioni quadro interessanti per gli attori coinvolti. Il presente progetto rientra fra le misure volte a rafforzare le condizioni quadro per la piazza economica svizzera. Ne consegue un rafforzamento del mercato di capitali, un incremento delle possibilità e delle fonti di finanziamento delle aziende svizzere provenienti da tutti i settori dell’economia, in particolare delle PMI.
Con la revisione prevista in parallelo del codice delle obbligazioni e della LEF, vengono eliminati gli ostacoli giuridici più urgenti identificati dal Consiglio federale nel 2018 per l’applicazione delle blockchain e TRD. Le modifiche della LEF proposte hanno come conseguenza il fatto che le pretese su dati possono valere anche in caso di fallimento, ad esempio di chi offre uno spazio di memoria. Inoltre, in caso di fallimento aumenta la certezza del diritto in relazione ai beni crittografici. Nel complesso, queste misure rafforzano l’affidabilità delle offerte sia in ambito TRD sia in generale in relazione ai servizi Internet. Ciò accresce la fiducia e rafforza l’accettazione e la diffusione della nuova tecnologia e può portare a nuovi tipi di offerta di servizi finan-