Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

evolve l’ambito TRD e costituisce, tra le altre cose, la base per la trasmissione funzionale degli obblighi di trasparenza di cui agli attuali articoli 38 e 39 LInFi in relazione all’accesso di clienti privati. Allo stesso modo devono essere regolate a livello di ordinanza le questioni della limitazione all’accesso a sistemi di negoziazione TRD.

Cpv. 4

I sistemi di negoziazione TRD devono sorvegliare l’osservanza del regolamento e, se necessario, prevedere sanzioni contrattuali. Questa disposizione non trova oggi riscontro nell’articolo 34 LInFi, tuttavia ricalca i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 LInFi e risulta appropriata vista l’apertura del sistema di negoziazione TRD a clienti privati.

Art. 73d

Cpv. 1

I sistemi di negoziazione TRD devono emanare un regolamento sull’ammissione di valori mobiliari TRD, sia per il commercio sia per eventuali altri servizi di post-negoziazione. La disposizione ricalca l’attuale articolo 36 capoverso 1 LInFi. In particolare, nel regolamento deve essere stabilito quali sono le informazioni da pubblicare, affinché gli investitori possano giudicare le caratteristiche dei valori mobiliari TRD e la qualità dell’eventuale emittente. Il regolamento e le relative modifiche sono soggette all’autorizzazione da parte della FINMA (art. 27 cpv. 4 LInFi).

Cpv. 2

Affinché i partecipanti possano valutare anche le caratteristiche di alti valori patrimoniali ammessi al commercio o ai servizi di post-negoziazione di un sistema di negoziazione TRD, tale sistema deve disciplinare in un regolamento anche le condizioni quadro dell’ammissione di questi valori patrimoniali. Il regolamento e le relative modifiche sottostanno all’approvazione della FINMA (art. 27 cpv. 4 LInFi).

Cpv. 3

Considerato l’elevato dinamismo con cui evolve la tematica, per quanto concerne l’ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori mobiliari è necessaria una delega di competenze al Consiglio federale. In particolare, il Consiglio federale deve poter emanare requisiti minimi per il registro elettronico distribuito, nel quale sono iscritti i valori mobiliari TRD da ammettere al sistema di negoziazione (lett. a). Inoltre deve poter indicare i valori mobiliari TRD che non possono essere ammessi presso i sistemi di negoziazione TRD, ad esempio per motivi di stabilità o integrità del sistema finanziario o di tutela dei partecipanti al mercato finanziario (lett. b). La presente disposizione costituisce la base giuridica necessaria per escludere, ad esempio, i derivati strutturati come valori mobiliari TRD dalla negoziazione presso sistemi di negoziazione TRD. Ai fini dell’integrità del mercato e della lotta contro i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, questa possibilità deve sussistere anche per altri valori patrimoniali, per i quali un sistema di negoziazione TRD offre servizi (ad es. per privacy coins che valgono come token di pagamento). Nella prospettiva