Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Cpv. 4

Il Consiglio federale può abilitare la FINMA a stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2. Ciò consente una concezione degli obblighi conforme alla prassi. A tal fine, la FINMA tiene conto in particolare dei rischi legati alla tecnologia.

Cpv. 5

In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 22 segg. LInFi, la competenza spetta alla BNS. Il capoverso 3 ricalca a livello di contenuto il secondo periodo dell’articolo 82 LInFi.

Art. 73f

Cpv. 1

Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un’autorizzazione della FINMA (art. 4 cpv. 1 LInFi). Lo stesso vale anche per i sistemi di negoziazione TRD. Per quanto concerne lo scopo alla base della LInFi (cfr. art. 1 cpv. 2 LInFi), è auspicabile una sostanziale parità di trattamento tra sistemi di negoziazione TRD e le altre infrastrutture del mercato finanziario. Di conseguenza, i requisiti risultanti dall’autorizzazione e dalla vigilanza prudenziale si applicano parimenti ai sistemi di negoziazione. Rispetto alle infrastrutture del mercato finanziario stabilite attualmente in Svizzera, la nuova categoria di autorizzazione del sistema di negoziazione TRD potrebbe tuttavia essere presa in considerazione anche per operatori del mercato sostanzialmente minori. A loro, così come agli operatori radicati, si aprirebbero nuovi modelli commerciali. Al fine di creare condizioni quadro che favoriscano l’innovazione e considerato l’elevato dinamismo con cui evolve la tematica TRD, sembra opportuno rivedere la struttura delle forme di autorizzazione, dotandole di sufficiente flessibilità.

Per creare una tale flessibilità, anziché introdurre ampie eccezioni, è preferibile attribuire al Consiglio federale la possibilità di prevedere per piccoli sistemi di negoziazione TRD agevolazioni mirate, in particolare con riferimento all’indipendenza organizzativa di un’infrastruttura del mercato finanziario (art. 8 LInFi), alla fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi sui mercati finanziari non occorre alcuna autorizzazione o approvazione (art. 10 LInFi; ad es. l’accesso al commercio di token di pagamento) o ai requisiti di indipendenza dell’organismo di autodisciplina (art. 27 LInFi) e dell’autorità di ricorso (art. 37 LInFi). Inoltre, in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LInFi, il Consiglio federale può prevedere requisiti differenziati per il capitale minimo applicabili ai sistemi di negoziazione TRD.

Cpv. 2

Il Consiglio federale non deve emanare le agevolazioni di cui al capoverso 1 in maniera autonoma, ma deve poter attribuire questa competenza anche alla FINMA. Ciò consente una concezione delle agevolazioni conforme alla prassi.

Cpv. 3

Il capoverso 3 definisce il campo di applicazione delle agevolazioni indicate al capoverso 1 e quindi anche quali sistemi di negoziazione TRD rientrano nella definizione