Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

La definizione legale non riguarda nemmeno valori mobiliari «classici» che si riferiscono a un valore patrimoniale basato su tecnologia TRD (ad es. un derivato classico con una criptovaluta come valore di base o un prodotto negoziato in borsa [«exchange traded product», ETP] con valori patrimoniali crittografici come valori di base).

Art. 73b

I sistemi di negoziazione TRD sono concepiti come sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD e dunque per un tipo specifico di valori mobiliari. Di conseguenza, viene fatto riferimento ai requisiti particolari richiesti per le sedi di negoziazione. Non sono comprese nel rimando le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 LInFi, per le quali viene proposta una normativa specifica (cfr. art. 73c, 73d, 73e AP-LInFi). Per i sistemi di negoziazione TRD valgono fondamentalmente gli stessi requisiti legali delle sedi di negoziazione. Nel quadro dell’adeguamento dell’ordinanza del 25 novembre 2015129 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi), le disposizioni d’esecuzione riguardanti le disposizioni sulle sedi di negoziazione per i sistemi di negoziazione TRD devono essere completate, laddove necessario, o adeguate in base ad aspetti tecnologici.

Art. 73c

Cpv. 1

La disposizione ricalca l’articolo 34 LInFi. I sistemi di negoziazione TRD devono emanare un regolamento sull’ammissione di partecipanti, i loro obblighi e la loro esclusione. A seguito del rimando nell’articolo 73b lettera a AP-LInFi, il regolamento è soggetto all’autorizzazione da parte della FINMA (cfr. art. 27 cpv. 4 LInFi).

Cpv. 2

La disposizione riprende essenzialmente i requisiti di cui al vigente articolo 34 capoverso 2 LInFi. Una differenza sostanziale consiste nel fatto che i sistemi di negoziazione TRD devono essere accessibili anche a clienti privati (lett. e). In particolare, nell’ottica della lotta contro i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l’accesso dei clienti privati avviene soltanto se questi agiscono presso sistemi di negoziazione TRD a proprio nome e per conto proprio, senza fungere da intermediari.

Un sistema di negoziazione TRD non può agire o partecipare alle operazioni con valori mobiliari TRD o altri valori patrimoniali eseguite presso le sue istituzioni in qualità di controparte.

Cpv. 3

Al Consiglio federale viene delegata la competenza di disciplinare i dettagli concernenti l’ammissione, gli obblighi e l’esclusione di partecipanti ai sistemi di negoziazione TRD. Tale delega si rivela necessaria considerato l’elevato dinamismo con cui

129 RS 958.11