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Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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a) hanno diritto alla mobilità professionale e geografica in tutto il territorio di tale Stato in conformità con l’allegato I articoli 8 e 14 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone; e

b) godono di un trattamento pari a quello riservato ai cittadini di tale Stato in conformità con l’allegato I articoli 9 e 15 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

2. I familiari dei lavoratori subordinati e autonomi godono dei diritti di cui all’allegato I

articoli 9 paragrafo 2 e 15 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

CAPO 2 Lavoratori frontalieri

Articolo 20

Diritti e limitazioni dei diritti dei lavoratori frontalieri

1. I diritti di cui all’allegato I articoli 8, 9, 14 e 15 dell’Accordo sulla libera circolazione delle

persone continuano a essere applicabili ai lavoratori frontalieri nella misura in cui erano applicabili a queste stesse persone prima della data stabilita.

2. I lavoratori frontalieri godono del diritto di lasciare lo Stato sede di lavoro e di entrarvi

ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo.

3. Lo Stato sede di lavoro può limitare i diritti dei lavoratori frontalieri ai sensi

dell’articolo 17 del presente Accordo.

Articolo 21

Rilascio di un documento attestante i diritti dei lavoratori frontalieri

1. La Svizzera e il Regno Unito possono prescrivere ai lavoratori frontalieri di richiedere

un documento:

a) che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente titolo; o

b) che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 è valido in tutto il territorio dello Stato sede di lavoro

in conformità con l’allegato I articoli 7 paragrafo 3 e 13 paragrafo 3 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.