Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 punto b. Qualora le Parti ritengano che non ci siano motivi validi che giustifichino la mancata proroga del periodo, prorogano il periodo di ulteriori cinque anni per decisione del comitato misto.
3. Il presente articolo è sostituito nei casi in cui sia concluso e reso applicabile tra le Parti un accordo relativo alla circolazione delle persone fisiche ai fini della prestazione di servizi in conformità con i diritti e gli obblighi delle Parti di cui nell’Accordo generale sul commercio dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio.
4. Gli allegati II e III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone si applicano di conseguenza. A tal fine, ogni riferimento di cui nel titolo II della direttiva 2005/36/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 77/249/CEE5 del Consiglio a «Stato membro» è considerato applicabile soltanto alla Svizzera e al Regno Unito in modo tale che i prestatori di servizi debbano essere stabiliti in Svizzera o nel Regno Unito per esercitare la loro professione. Ai fini dell’applicazione dell’allegato II, le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 sono applicabili, durante i periodi di cui al paragrafo 1, ai prestatori di servizi che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 25.
5. I prestatori di servizi ai sensi del presente articolo godono del diritto di ingresso e di uscita dalla Svizzera e dal Regno Unito in conformità con l’articolo 13 del presente Accordo.
6. La Svizzera e il Regno Unito possono limitare i diritti dei prestatori di servizi ai sensi del presente articolo in conformità con l’articolo 17 del presente Accordo.
Articolo 24
Rilascio di un documento attestante i diritti dei prestatori di servizi
1. La Svizzera e il Regno Unito possono prescrivere ai prestatori di servizi di richiedere un documento:
a) che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente titolo; o
b) che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo.
4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
5 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
6 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).