Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda.
Articolo 17
Limitazioni del diritto di soggiorno
1. Il comportamento dei cittadini della Svizzera o del Regno Unito nonché dei loro familiari
che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto prima della data stabilita, è valutato conformemente all’allegato I articolo 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2. Il comportamento dei cittadini della Svizzera o del Regno Unito nonché dei loro familiari
che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto nella data stabilita o dopo di essa, può costituire motivo di limitazione del diritto di soggiorno da parte dello Stato ospitante o del diritto di ingresso nello Stato sede di lavoro ai sensi della legislazione nazionale.
3. Lo Stato ospitante può adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o
revocare un diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tale diritto o frode.
Articolo 18
Diritti connessi
1. Ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle
persone, il coniuge, i figli a carico e i figli di età inferiore a 21 anni di un cittadino della Svizzera o del Regno Unito, qualunque sia la loro cittadinanza, che esercitano un diritto di soggiorno nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro hanno diritto di esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.
2. Ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 6 dell’Accordo sulla libera circolazione delle
persone, i figli di un cittadino della Svizzera o del Regno Unito sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante, a condizione che soggiornino nel suo territorio.
Articolo 19
Diritti dei lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un diritto dei soggiorno e dei loro
familiari
1. I lavoratori subordinati e autonomi (ai sensi dell’all. I art. 6 e 12 dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone) che soggiornino nel territorio dello Stato ospitante sulla base del presente Accordo: