Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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m) qualora lo Stato ospitante abbia ragionevole motivo di dubitare del soddisfacimento delle condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo, può richiedere documenti giustificativi supplementari. Lo Stato ospitante non prescrive ai richiedenti di esibire documenti giustificativi che vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato per dimostrare che le condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo sono soddisfatte;
n) le autorità competenti dello Stato ospitante aiutano i richiedenti a dimostrare che soddisfano i requisiti per l’acquisizione dei diritti e a evitare errori od omissioni nella domanda; esse danno ai richiedenti la possibilità di presentare documenti giustificativi supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omissioni;
o) i richiedenti possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda;
p) il nuovo documento di soggiorno contiene una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità con il presente Accordo.
2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b, inclusa l’eventuale proroga di un anno ai sensi del paragrafo 1 lettera c, tutti i diritti previsti nella presente parte sono considerati applicabili ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché ai loro familiari che soggiornano nello Stato ospitante in conformità con le condizioni e fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo.
3. Nelle more di una decisione definitiva delle autorità competenti su una domanda di cui al paragrafo 1 e di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l’eventuale rigetto di tale domanda da parte delle autorità amministrative competenti, tutti i diritti previsti nella presente parte si ritengono applicabili al richiedente, incluso il diritto di ricorso di cui all’articolo 8.
4. Se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini della Svizzera o del Regno Unito né ai loro familiari che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite al presente titolo di richiedere il nuovo status di soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dal paragrafo 5 del presente articolo, un documento di soggiorno.
5. I richiedenti che fanno domanda per un documento di soggiorno di cui al paragrafo 4 possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a