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Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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3. La presente parte si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più

nel disposto del paragrafo 1 lettere a-e ma che rientrano in quello dell’articolo 10 del presente Accordo nonché ai loro familiari e superstiti.

4. Le persone di cui al paragrafo 3 rientrano nell'ambito di applicazione fintantoché

queste mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del presente Accordo.

5. La presente parte si applica ai familiari e superstiti, laddove il presente articolo fa

riferimento a dette persone, nella misura in cui in questa qualità abbiano diritti e obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 26

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

1. Alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente parte si applicano

le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/20097.

La Svizzera e il Regno Unito tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale («commissione amministrativa»), istituita con il regolamento (CE)

n. 883/2004 presso la Commissione europea, elencate nell’allegato I parte I del presente Accordo.

2. Ai fini della presente parte, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del

regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 26a

Situazioni particolari

1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni elencate di seguito, qualora si riferiscano

a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 25:

(a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE)

n. 883/2004, rientrano nell’ambito di applicazione della presente parte:

7 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.