Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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Svizzera e il Regno Unito e l’esistenza di uno Stato competente per le persone che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Se così deciso dal comitato misto entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1, l’allegato I parte II del presente Accordo non è allineato all’atto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Ai fini del presente paragrafo, si intendono per:

d. «prestazione esportabile»: una prestazione dovuta a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 a o per una persona che risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui l’istituzione debitrice è situata. L’espressione «non esportabile» va interpretata di conseguenza; e

e. «prestazione esportabile per una durata illimitata»: una prestazione esportabile fintantoché sono soddisfatte le condizioni che vi danno diritto.

3. Ai fini del presente Accordo, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I parte III del presente Accordo. Il Regno Unito informa la Svizzera, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I parte III del presente Accordo.

4. Ai fini del presente Accordo, le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I parte I. Il comitato misto modifica l’allegato I parte I per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla commissione amministrativa. A tal fine, le Parti si informano vicendevolmente in merito, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione. Le modifiche sono apportate dal comitato misto su proposta della Svizzera o del Regno Unito.

Articolo 28a

Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione in mancanza di un pertinente

accordo di recesso

1. Il presente articolo si applica qualora non sia in vigore alcun accordo tra il Regno Unito e l’Unione che preveda l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 a una determinata categoria di persone tra il Regno Unito e l’Unione.

2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti alla data stabilita o dopo di essa, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente Accordo si intendono fatti agli stessi, come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I parte II del presente Accordo.

Qualora un atto modificativo o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)

n. 987/2009 sia integrato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il comitato misto valuta gli effetti dell’atto e se sia o meno appropriato allineare l’allegato I