Progetto

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

1L’UFAM assegna agli operatori di aeromobili secondo l’articolo 46d capoverso 1 che hanno consegnato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro ai sensi dell’ordinanza del 2 giugno 20174 sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree la quantità di diritti di emissione a disposizione per l’assegnazione a titolo gratuito per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2.

2L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a un operatore di aeromobili a titolo gratuito secondo l’allegato 15 numero 3.

3Un operatore di aeromobili secondo l’articolo 46d capoverso 1, che in un dato anno non opera voli secondo l’allegato 13, deve restituire i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 31 marzo dell’anno successivo all’autorità competente secondo l’allegato 14. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.

4I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito sono cancellati.

Titolo prima dell’articolo 47

Sezione 1b Vendita all’asta dei diritti d’emissione

Art. 47 Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all’asta i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l’articolo 57.

Art. 48 Svolgimento dell’asta

1L’UFAM vende all’asta regolarmente:

a. al massimo il dieci percento della quantità massima di diritti di emissione dell’anno precedente a disposizione per impianti secondo l’articolo 45 capoverso 1;

b. il 15 per cento di diritti di emissione a disposizione annualmente per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2.

2L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:

a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all’asta che dominano il mercato;

b. il prezzo d’aggiudicazione nel periodo dell’asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell’Unione europea; o

c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell’asta.

4 RS 641.714.11