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Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 10 pagine
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O del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato RU 2018…
3Gli uffici federali coinvolti nella procedura d’esame possono adeguare il grado di priorità attribuito a una misura nel programma d’agglomerato.
Art. 14 Valutazione dei programmi
1
Il programma d’agglomerato è valutato in base ai criteri seguenti:
a. costi;
b. benefici;
c. rapporto costi-benefici.
2
I benefici del programma d’agglomerato risultano dalla sua efficacia complessiva sui trasporti, sugli insediamenti, compreso il paesaggio e sull’ambiente, nonché dalla valutazione dello stato di attuazione.
3
L’efficacia complessiva del programma d’agglomerato è valutata sulla base degli elementi di cui all’articolo 7, della coerenza di cui all’articolo 3 e degli obiettivi di efficacia di cui all’articolo 17d capoverso 2 LUMin. Sono oggetto di valutazione le misure classificate come misure A e B dagli Uffici federali coinvolti nella procedura d’esame, nonché le misure A conformemente alla convenzione sulle prestazioni relativa alla generazione precedente. 4
Lo stato di attuazione è valutato:
a. in termini quantitativi, in base all’attuazione delle misure A conformemente alle convenzioni sulle prestazioni;
b. in termini qualitativi, in base alla coerenza del programma d’agglomerato in corso con l’attuazione delle misure concordate e dei programmi delle generazioni precedenti.
5Fino alla quinta generazione deve essere preso in considerazione lo stato di attuazione delle misure A conformemente alle convenzioni sulle prestazioni di prima e seconda generazione e dei corrispondenti programmi d’agglomerato.
6
I costi sono valutati sulla base delle misure di cui al capoverso 3.
Art. 15 Rapporto d’esame
1
L’ARE riporta i risultati dell’esame del programma d’agglomerato in un rapporto d’esame.
2L’ente responsabile competente può esprimere il proprio parere sulla bozza del rapporto d’esame.