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Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 10 pagine
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O del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato RU 2018…
b. trattamento di tutti gli elementi di cui all’articolo 7 e pianificazione globale coerente secondo l’articolo 3 nei settori trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio;
c. definizione di misure prioritarie alla luce della coerenza di cui all’articolo 3;
d. coordinamento del programma d’agglomerato con i piani direttori cantonali e garanzia della presentazione di rapporti sullo stato di attuazione secondo l’articolo 14 capoverso 4.
Art. 5 Progetto preliminare
1Se i costi d’investimento di una misura infrastrutturale di trasporto superano i 40 milioni di franchi, deve essere presentato un progetto preliminare.
2Il progetto preliminare deve includere almeno le informazioni seguenti:
a. una stima dei costi d’investimento con un grado d’imprecisione massimo del 20 per cento;
b. informazioni sulla fattibilità finanziaria, tenendo conto dei costi di manutenzione e d’esercizio;
c. un’analisi degli effetti sull’ambiente;
d. un calcolo della redditività con un confronto tra i costi e i benefici.
Art. 6 Struttura di un programma d’agglomerato
Il programma d’agglomerato deve includere almeno le parti seguenti:
a. una parte principale, composta dagli elementi di cui all’articolo 7;
b. una parte con le misure, composta almeno di:
1. una scheda per ogni misura A e B della generazione in corso;
2. una tabella delle misure A e B della generazione in corso;
3. una tabella delle misure conformemente alla convenzione sulle prestazioni della generazione precedente;
4. una tabella delle misure relative alle pianificazioni nazionali nel settore trasporti connesse alle misure di cui al numero 2 e il cui finanziamento è stato stabilito;