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Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 10 pagine

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O del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato RU 2018…

2Per ogni misura infrastrutturale di trasporto devono essere fornite informazioni relative ai seguenti punti:

a. fattibilità di cofinanziamento da parte della Confederazione;

b. coerenza conformemente all’articolo 3;

c. stato di avanzamento della pianificazione;

d. rapporto costi-benefici;

e. grado di maturità in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento.

3

Se le misure infrastrutturali di trasporto saranno realizzate all’estero, occorre inoltre indicare se ci si può attendere un beneficio determinante in Svizzera.

4

Il programma d’agglomerato include misure che:

a. sono pronte per essere realizzate entro quattro anni dall’approvazione del decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato (misure A);

b. soddisferanno presumibilmente i requisiti previsti per una misura A nella generazione successiva del programma Traffico d’agglomerato (misure B).

Art. 2 Approvazione cantonale

Il programma d’agglomerato deve essere approvato dall’autorità cantonale competente.

Art. 3 Coerenza

1

Il programma d’agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire la coerenza tra una generazione e l’altra dei programmi.

2

Il programma d’agglomerato deve garantire la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all’articolo 7 nonché il coordinamento con le pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti.

Art. 4 Requisiti di base

Il programma d’agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti:

a. prova dell’esistenza di un ente responsabile secondo l’articolo 23 OUMin, del coinvolgimento degli enti territoriali interessati e di una sufficiente possibilità di partecipazione da parte della popolazione coinvolta;