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Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 10 pagine
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O del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato RU 2018…
2Per ogni misura infrastrutturale di trasporto devono essere fornite informazioni relative ai seguenti punti:
a. fattibilità di cofinanziamento da parte della Confederazione;
b. coerenza conformemente all’articolo 3;
c. stato di avanzamento della pianificazione;
d. rapporto costi-benefici;
e. grado di maturità in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento.
3
Se le misure infrastrutturali di trasporto saranno realizzate all’estero, occorre inoltre indicare se ci si può attendere un beneficio determinante in Svizzera.
4
Il programma d’agglomerato include misure che:
a. sono pronte per essere realizzate entro quattro anni dall’approvazione del decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato (misure A);
b. soddisferanno presumibilmente i requisiti previsti per una misura A nella generazione successiva del programma Traffico d’agglomerato (misure B).
Art. 2 Approvazione cantonale
Il programma d’agglomerato deve essere approvato dall’autorità cantonale competente.
Art. 3 Coerenza
1
Il programma d’agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire la coerenza tra una generazione e l’altra dei programmi.
2
Il programma d’agglomerato deve garantire la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all’articolo 7 nonché il coordinamento con le pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti.
Art. 4 Requisiti di base
Il programma d’agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti:
a. prova dell’esistenza di un ente responsabile secondo l’articolo 23 OUMin, del coinvolgimento degli enti territoriali interessati e di una sufficiente possibilità di partecipazione da parte della popolazione coinvolta;