Progetto

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

O del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato RU 2018…

Sezione 2: Procedura d’esame

Art. 9 Presentazione

1

L’ARE comunica all’ente responsabile la data entro cui deve presentare il programma d’agglomerato. Se l’ente responsabile non rispetta la data per la presentazione, l’ARE non esaminerà il programma d’agglomerato.

2

Almeno un anno prima della data per la presentazione, l’ente responsabile comunica all’ARE se intende presentare un programma d’agglomerato. Se l’ente responsabile non rispetta questa scadenza, l’ARE può astenersi dall’esaminare il programma d’agglomerato.

Art. 10 Uffici federali coinvolti

L’ARE coinvolge l’Ufficio federale delle strade, l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente nell’esame dei programmi d’agglomerato.

Art. 11 Esame preliminare

1

L’ARE esamina se il programma d’agglomerato presentato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 e 6–8.

2

Se il programma d’agglomerato è incompleto, all’ente responsabile può essere concesso un unico termine supplementare di 21 giorni per fornire le informazioni mancanti.

3

Se le informazioni mancanti non sono fornite entro la scadenza di cui al capoverso 2 e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d’agglomerato, l’ARE non procederà con l’esame del programma.

Art. 12 Esame dei requisiti di base

1

Se il programma d’agglomerato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 e 6–8, l’ARE esamina se sono soddisfatti i requisiti di base. 2

Se non sono soddisfatti tutti i requisiti di base e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d’agglomerato, l’ARE non procederà con l’esame del programma.

Art. 13 Valutazione delle misure

1

Per ogni misura infrastrutturale di trasporto sono valutate le informazioni di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3.

2

Il rapporto costi-benefici di una misura infrastrutturale di trasporto è valutato alla luce degli obiettivi d’efficacia di cui all’articolo 17d capoverso 2 LUMin e dei costi associati a tale misura.