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Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 10 pagine

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O del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato RU 2018…

Sezione 3: Contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all’articolo 21a OUMin

Art. 16 Ammontare dei costi d’investimento

L’ammontare dei costi d’investimento per i provvedimenti che beneficiano di contributi federali forfettari secondo l’articolo 21a OUMin è pari a 5 milioni di franchi.

Art. 17 Calcolo

1

I contributi federali forfettari sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione.

2

I costi standardizzati sono determinati sulla base dei costi d’investimento che figurano nei programmi d’agglomerato in relazione ai provvedimenti interessati. A tal fine si tiene conto dei costi medi per unità di prestazione.

3

La qualità concettuale dei provvedimenti secondo l’articolo 21a capoverso 3 OUMin è valutata in base ai criteri seguenti:

a. integrazione territoriale e sistemica dei provvedimenti nella pianificazione globale dei trasporti;

b. effetto dei provvedimenti sul programma d’agglomerato.

4

Se i provvedimenti presentano un basso grado di integrazione territoriale e sistemica nella pianificazione globale dei trasporti, nonché un effetto ridotto sul programma d’agglomerato, i costi standardizzati sono ridotti del 15 per cento al massimo.

5

Si applica l’aliquota di contribuzione fissata nel corrispondente decreto federale.

Sezione 4: Attuazione dei programmi d’agglomerato

Art. 18 Avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione

1

L’esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi:

a. per i programmi d’agglomerato di terza generazione per i quali l’Assemblea federale stanzia crediti d’impegno a partire dal 2019, sei anni e tre mesi dopo l’approvazione del corrispondente decreto federale;

b. per i programmi d’agglomerato a partire dalla quarta generazione, quattro anni e tre mesi dopo l’approvazione del corrispondente decreto federale.