Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Revisione totale dell’ordinanza del DATEC del 20 dicembre 20171 concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato (OCPTA; nuovo titolo: Ordinanza del DATEC sul programma Traffico d’agglomerato [OPTA])
Rapporto esplicativo
I. Situazione di partenza
Rispettivamente il 15 giugno e il 14 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la modifica del decreto federale del 4 ottobre 20062 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale e il decreto federale del 10 dicembre 20123 concernente la rete delle strade nazionali. Con decreto federale del 30 settembre 20164 hanno istituito un Fondo a tempo indeterminato per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). Nel contempo hanno approvato la legge federale del 30 settembre 20165 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA) e le modifiche apportate di conseguenza ad altri atti normativi, tra cui in particolare la legge federale del 22 marzo 19856 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin). Con l’entrata in vigore della LFOSTRA è stata abrogata la legge del 6 ottobre 20067 sul fondo infrastrutturale (LFIT). La revisione parziale della Costituzione federale associata al decreto federale concernente la creazione del FOSTRA è stata accettata da Popolo e Cantoni nella votazione del 12 febbraio 2017.
In seguito alla creazione del FOSTRA il Consiglio federale ha sottoposto a revisione anche l’ordinanza del 7 novembre 20078 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin). Nella versione riveduta dell’ordinanza ha incluso una norma di delega in base alla quale il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha la facoltà di stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti dai programmi d’agglomerato nonché di disciplinare la procedura per la presentazione dei programmi, i criteri per il loro esame e i diritti e gli obblighi degli enti responsabili (art. 18a cpv. 3 OUMin). Questa norma è finalizzata soprattutto a fare in modo che le regole che comportano ripercussioni su terzi, finora contenute nelle Istruzioni per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato9, vengano d’ora in poi sancite a livello di ordinanza dipartimentale, come preannunciato
1 RS 725.116.214
2FF 2007 7705
3FF 2017 6695
4FF 2016 6825
5 RS 725.13
6 RS 725.116.2
7 [RS 725.13]
8 RS 725.116.21
9 Cfr. Istruzioni del DATEC del 12 dicembre 2007 per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato; Istruzioni del DATEC del 14 dicembre 2010 per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato di 2a generazione e Istruzioni del DATEC del 16 febbraio 2015 per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione.