Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 12 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche per gli immobili d’abitazione da reddito, TBTF – Banche madri)

Per quanto riguarda le esigenze qualitative applicate agli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite, UBS e CS propongono di poterle soddisfare anche con impegni di garanzia, a patto che questi impegni siano coperti da garanzie.

3.3.3 Altre osservazioni

Singoli interpellati (PLR, CS) chiedono di precisare che lo sconto massimo ora disciplinato esplicitamente all’articolo 133 capoverso 2 è conforme allo standard internazionale TLAC e che quindi entrerà in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2022.

Il PLR e CS auspicano il recepimento dello standard di Basilea concernente la detenzione di strumenti TLAC di banche terze al di fuori del gruppo finanziario.

CS e UBS caldeggiano la nuova esigenza relativa allo scaglionamento temporale dei «bailin bond». Essi chiedono, tuttavia, che l’esigenza sia adempiuta per il 25 per cento, anziché il 20 per cento, con «bail-in bond» la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.

UBS e CS appoggiano il previsto adeguamento alla crescita economica dei livelli («bucket») per i supplementi calcolati in funzione delle dimensioni della banca. UBS propone di tenere conto anche della crescita economica stimata per il 2019.

3.4 Disposizioni transitorie

3.4.1 Metodi di calcolo per i derivati (art. 148l AP-OFoP)

EXPERTsuisse fa notare che la disposizione dovrebbe giustamente rimandare all’articolo 57 OFoP.