Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

La Commissione ha infine considerato i problemi di delimitazione che potrebbero insorgere in presenza di abitazioni utilizzate in forma mista: è il caso di modalità abitative costituite, ad esempio, da una casa di proprietà cui è annesso un appartamento indipendente o da un immobile suddiviso in una parte abitata dal proprietario e in un’altra parte locata o affittata, oppure, più semplicemente, da un’abitazione in cui una camera è messa a disposizione di terzi. Queste specifiche forme di alloggio implicano un controllo da parte delle competenti autorità di tassazione. È necessario, in particolare, che la manutenzione dell’immobile venga ripartita fra le diverse unità abitative.

Problemi analoghi si pongono quando un alloggio occupato dal proprietario al domicilio cambia di destinazione e diventa un immobile locato o affittato, oppure diventa un’abitazione secondaria a uso proprio (o viceversa). Anche in questi casi occorrerà procedere a delle delimitazioni per quanto riguarda la deducibilità delle spese dell’immobile. Ciononostante, dopo aver soppesato i vari argomenti, la Commissione è giunta alla conclusione che i vantaggi offerti dalla soluzione proposta prevalgono chiaramente sugli svantaggi.

La Commissione è convinta che il cambio di sistema proposto contribuirà a ridurre sensibilmente l’indebitamento privato e quindi a stabilizzare la piazza finanziaria. Questa soluzione tiene conto degli imperativi per quanto riguarda la neutralità di bilancio e la parità di trattamento fra locatari e proprietari, così come del mandato costituzionale relativo alla promozione dell’accesso alla proprietà abitativa. Considerata l’attuale debolezza dei tassi d’interesse, la Commissione ritiene infine che sia questo il momento opportuno per procedere a un cambio di sistema.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 14 cpv. 3 lett. b

Questa disposizione concerne le persone tassate secondo il dispendio. Visto che l’articolo 21 capoverso 1 lettera b viene modificato, occorre adeguare il rimando contenuto nell’articolo 14 capoverso 3 lettera b. Nel diritto vigente il settuplo della pigione annua o del valore locativo rappresenta una delle basi minime per il calcolo dell’imposizione secondo il dispendio. Se il calcolo del valore locativo dovesse decadere anche per le persone tassate secondo il dispendio, potrebbe risultarne una riduzione fiscale. Per evitare tale evenienza, per queste persone l’autorità continuerà a fissare un valore locativo che tenga conto delle condizioni locali usuali, ossia corrispondente al valore di mercato, e che confluirà nel calcolo dell’imposta secondo il dispendio. Secondo un sondaggio condotto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF), alla fine del 2016 vi erano in Svizzera poco più di 5000 persone tassate secondo il dispendio26.

26 https://www.fdk-cdf.ch/ > Themen > Steuerpolitik > Aufwandbesteuerung > comunicato stampa del 2.6.2017 (soltanto in ted. e franc.)