Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine
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ziaria all’interno di un Cantone tra i comuni che hanno un numero diverso di residenze secondarie, da un lato, e la perequazione finanziaria intercantonale dall’altro, costituiscono un sistema equilibrato che la Commissione non intende rimettere in discussione.
Una soppressione pura e semplice del valore locativo ridurrebbe considerevolmente le spese d’esecuzione. La Commissione è cosciente che questo potenziale non verrebbe pienamente sfruttato prevedendo una norma distinta per le abitazioni secondarie: tra l’altro, nei casi in cui l’abitazione secondaria si trovi in un Cantone diverso da quello della residenza principale, si dovrà continuare a procedere a una ripartizione delle imposte fra i Cantoni interessati. La Commissione ha tuttavia optato per questa soluzione più complicata nell’interesse dei Cantoni turistici, che sono particolarmente interessati dalla questione.
Per quanto riguarda la futura regolamentazione degli interessi maturati sui debiti, la Commissione ha deciso di porre in consultazione cinque varianti equiparate. Tutte queste opzioni comportano una limitazione rispetto al diritto vigente. Attualmente, gli interessi maturati su debiti privati sono deducibili fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza mobiliare e immobiliare e di ulteriori 50 000 franchi. In futuro sarà invece applicato uno dei seguenti disciplinamenti:
Variante 1: deducibilità fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili
Variante 2: deducibilità fino a concorrenza dell’80 per cento dei redditi da so-
stanza imponibili
Variante 3: deducibilità fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza
immobiliare e di ulteriori 50 000 franchi in caso di detenzione di una o più partecipazioni qualificate
Variante 4: deducibilità fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza
immobiliare
Variante 5: nessuna deducibilità
Per l’acquisto di una proprietà abitativa occupata personalmente presso il domicilio sarà introdotta una deduzione di primo acquisto, la cui durata di validità e il cui ammontare saranno limitati: ciò comporterà un innalzamento del limite previsto per la deduzione degli interessi maturati sui debiti privati. La misura dovrebbe agevolare l’acquisto di un’abitazione, in particolare da parte dei nuovi acquirenti di un’abitazione propria. Essa permetterà ai coniugi e alle persone sole di dedurre un importo massimo di 10 000 rispettivamente 5000 franchi nel primo anno fiscale successivo all’acquisto: la deduzione dovrà essere concessa per dieci anni, periodo durante il quale dovrà diminuire in modo lineare.
L’introduzione della deduzione di primo acquisto comporterà un aumento del carico amministrativo. Infatti, a livello cantonale e intercantonale ci si dovrà assicurare che la deduzione venga effettivamente concessa soltanto in caso di primo acquisto. La Commissione reputa ad ogni modo che la promozione della proprietà di abitazioni, in particolare per i giovani, costituisca un interesse preponderante.