Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine
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Art. 9 cpv. 3 e 3bis
Le deduzioni fiscali rimanenti, ossia quelle per il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, la cura di monumenti storici e la demolizione, vengono reimpostate dal punto di vista legistico e si trovano ora sancite negli articoli 9a e 9b.
Art. 9a Abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati
Per quanto riguarda le spese deducibili relative agli immobili, le categorie di abitazioni menzionate nella rubrica non subiscono alcun cambiamento rispetto al diritto vigente. In particolare, i Cantoni potranno continuare a prevedere deduzioni per provvedimenti di risparmio energetico, per la protezione dell’ambiente e per la cura di monumenti storici.
Per il resto si rimanda al commento all’articolo 32a LIFD.
Art. 9b Abitazioni a uso proprio
Nei capoversi 1–4 è disciplinata la deduzione di primo acquisto. Le disposizioni sono identiche all’articolo 33a capoversi 1−4 LIFD, al cui commento si rimanda.
Nel capoverso 5 si rimanda alla normativa inerente alle deduzioni di natura extrafiscale applicabile alle abitazioni secondarie a uso proprio e agli immobili locati o affittati (risparmio energetico, protezione dell’ambiente, cura di monumenti storici e demolizione), le quali possono essere fatte valere, ai sensi di una disposizione potestativa, anche per la proprietà abitativa occupata dal proprietario al domicilio.
Art. 12 cpv. 3 lett. e
Si tratta unicamente di un adeguamento redazionale rispetto al diritto vigente.
Art. 72y Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del …
È necessario che le disposizioni legate al cambio di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa siano poste in vigore contemporaneamente per quanto riguarda l’imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali. In particolare è assolutamente imprescindibile che entrino in vigore contemporaneamente in tutti i Cantoni.
La legge prevede che le disposizioni del diritto federale, una volta entrate in vigore, si applichino direttamente quando il diritto fiscale cantonale risulta ad esse contrario. In tal caso i Governi cantonali dovranno emanare le necessarie disposizioni provvisorie.
Art. 78g Disposizione transitoria della modifica del …
Si rimanda al commento all’articolo 205g LIFD.